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Non solo Ruffini. La Rai dovrà reintegrare anche Giorgio Tonelli
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di redazione

Non solo Ruffini. La Rai dovrà reintegrare anche Giorgio Tonelli Non esistono solo i casi Santoro o Ruffini. La Rai dovrà reintegrare nelle  mansioni di caporedattore il giornalista Giorgio Tonelli, ex responsabile della sede regionale della Rai dell’Emilia Romagna, rimosso dall’incarico  l’8 ottobre 2003 e da allora - a parte saltuarie collaborazioni  con varie testate  - tenuto senza alcun incarico da svolgere. Lo ha deciso il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna Maurizio Marchesini. Nel ricorso presentato il 25 marzo 2008, dopo numerose false promesse  di reintegro, Giorgio Tonelli giudicava illegittima e immotivata la destituzione facendola risalire al dissidio con l’allora sindaco di Bologna Giorgio Guazzaloca, amico ‘fraterno’ del presidente della Camera Pierferdinando Casini. All’epoca, il sindaco sottoscrisse l’impegno di non dare interviste alla Rai di Bologna finchè non fosse cambiato il responsabile della redazione. Cosa che poi effettivamente avvenne. Il sindaco tornò a parlare dagli schermi con l’arrivo del nuovo caporedattore.
La Rai ha invece motivato il cambio con l’esigenza di un nuovo disegno produttivo. “Ma - scrive il giudice- non è emerso neppure il minimo indizio o la minima indicazione specifica dell’esistenza di un nuovo disegno organizzativo e produttivo, che potesse rendere legittima e giustificata la rimozione di Tonelli dall’incarico in questione- per poi aggiungere- deve essere dichiarato che la destituzione di Tonelli Giorgio dall’incarico di Responsabile della Redazione regionale Emilia Romagna della Rai Spa, non è stata sorretta da alcuna esigenza produttiva, tecnica e organizzativa”.
La sentenza inoltre condanna la Rai  al risarcimento del danno conseguente al demansionamento : “ Osserva il Tribunale che l’esistenza di un grave danno alla professionalità del ricorrente appare provata sulla base della considerazione che l’attività in questione è attività intellettuale di alto livello, cui peraltro è connessa una rapida obsolescenza delle capacità, ove non esercitate. Ciò posto il danno in questione viene liquidato equitativamente in euro 1.500 mensili, pari a circa il 30% della retribuzione netta del ricorrente, per ogni mese di avvenuto demansionamento, dal 8-10-2003 fino alla data di reintegra del ricorrente in mansioni equivalenti a quelle svolte fino all’8-10-2003, oltre gli accessori”.

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