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Articolo 21 - Editoriali
Tradito lo spirito della Costituzione
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di Roberto Zaccaria

da Europa

Ã? impressionante il modo con il quale si sta procedendo in queste ore al voto sulla riforma elettorale.
Tutti gli obiettivi dichiarati dalla maggioranza sulle finalità della legge (la ricerca della governabilità, una maggiore visibilità delle forze politiche, la garanzia di stabili coalizioni grazie ad elevate soglie di sbarramento) non corrispondono lontanamente alla realtà delle cose. Tra lâ??altro, nessuno della maggioranza ha preso la parola in aula per difendere questi principi e questo comportamento (in funzione antiostruzionistica) è di per sé emblematico.
I numerosi rilievi di costituzionalità ai quali la maggioranza ha cercato frettolosamente di far fronte dopo le perplessità del Quirinale, non hanno che cancellato i difetti più clamorosi: molti altri ne restano.
Le forzature più clamorose sono quelle che hanno investito lâ??articolo 72 della Costituzione sulla procedura di approvazione delle leggi. Il testo sul quale si sta svolgendo lâ??esame in aula è radicalmente diverso da quello inizialmente allâ??esame della commissione (i problemi dello scorporo). Tra maxiemendamenti, subemendamenti e ancora nuovi emendamenti, si è giunti alla fine ad una legge totalmente diversa per aggirare deliberatamente le regole Costituzionali.
Sulla base del testo iniziale era stato programmato il calendario dei lavori.
Sul maxiemendamento in commissione e sui subemendamenti è stato dato con disinvoltura un giudizio di ammissibilità (che non ha precedenti); non è stato richiesto il parere di nessunâ??altra commissione di merito, e neppure quello della commissione bilancio. Ma il rischio che una legge con nuovi oneri incorresse nel blocco della sessione di bilancio (finanziaria) era troppo elevato, e quindi si è saltato anche questo elementare adempimento. Può darsi che ogni singolo passaggio parlamentare trovi una giustificazione formale, ma è chiaro che quello che risulta travolto in un esame di questo tipo è lo spirito dellâ??articolo 72 della Costituzione. Ã? noto che il tradizionale principio della insindacabilità degli atti interni della camera, incontra un limite preciso quando la violazione dei regolamenti finisca con il toccare gravemente, come in questo caso, la Costituzione.
Un secondo vizio di costituzionalità tocca i profili delicati della governabilità.
Lâ??introduzione dei diversi premi di maggioranza pone problemi di compatibilità con lâ??articolo 3 e lâ??articolo 48. Tra lâ??altro i premi stabiliti a livello regionale per lâ??elezione del senato non sono neppure giusti- ficati dal rispetto del principio autonomistico, né dalla garanzia della rappresentatività, perché si tratta di scegliere i parlamentari nazionali, non i consiglieri regionali, e deve essere assicurata la funzionalità di un organo indefettibile dello stato.
Lâ??obiezione della tutela delle prerogative regionali, pertanto, non può reggere, in quanto apertamente irragionevole.
La molteplicità di soglie di sbarramento diverse non può essere legittimata dalla falsa prospettiva di consentire un governo stabile al suo interno, poiché non sarebbero infrequenti coalizioni temporanee formate da partiti che superano la soglia del 2 per cento (3 per cento per il senato) solo al fine si raggiungere la soglia del 10 per cento per la coalizione (20 per cento al senato) e partecipare alla ripartizione di seggi: nessuna norma garantisce che tale legame perduri durante la legislatura e che questo sia indice di governabilità. La frammentazione partitica resta dunque ancora lâ??elemento caratterizzante del sistema, e si accompagna ad un illegittimo sacrificio dei diritti del cittadino elettore sotto vari profili. Ogni voto pesa diversamente dagli altri, sia nella misura in cui venga espresso a favore di soggetti politici che ottengono un risultato valutato differentemente da regione a regione, sia nel momento in cui una percentuale elevata di consensi pari anche al 9 per cento per le coalizioni alla camera e al 19,9 per cento al senato venga ignorata ai fini del riparto dei seggi. Dovâ??è la rappresentatività in questo modo? Che dire dellâ??articolo 48 della Costituzione, che afferma lâ??uguaglianza del voto? Ed ancora, che dire del principio di ragionevolezza contenuto nell'articolo 3? Infine un ultimo profilo di costituzionalità riguarda il piano della rappresentatività dei parlamentari. Qui lâ??elettore è chiamato solo a indicare il partito, la lista elettorale non potendo influire in alcun modo sulla scelta del candidato.
Si potrebbero cogliere argomenti critici rispetto a questo modello nei principi che scaturiscono dallâ??articolo 48 e dallâ??articolo 67, senza considerare la più generale portata del principio democratico che discende dallâ??articolo 1 della Costituzione. Lâ??argomento per cui anche i candidati dellâ??uninominale sono decisi dai partiti non è sufficiente, visto che in quel caso lâ??elettore può comunque individuare e optare per un soggetto in grado di rappresentarlo per tutta la durata del mandato. Da queste considerazioni si ricava che questa legge elettorale anche quando non lede formalmente una norma specifica, è pericolosa perché compromette lo spirito di alcune norme base della Costituzione e soprattutto i principi caratterizzanti la nostra democrazia

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