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Articolo 21 - Editoriali
La PAR CONDICIO... nel mondo
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di di Articolo21

TABELLA DI SINTESI DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE SULLA PAR CONDICIO

La premessa fondamentale da svolgere nel confrontare i quadri normativi di riferimento internazionali in materia di par condicio è che essi dipendono fortemente dagli assetti societari registrati nel settore radiotelevisivo e dal grado di influenza che essi hanno sul livello di pluralismo informativo raggiunto in ogni Paese (il caso italiano è certamente quello di maggiore concentrazione).

Un elemento comune che si registra dalla comparazione è che le diverse legislazioni sono tutte espressamente ispirate al principio della paritĂ  di trattamento, inteso, da un alto, come paritĂ  di chances dei soggetti politici e, dallâ??altro, come garanzia di genuina formazione delle decisioni di voto da parte dei cittadini.

FRANCIA
La pubblicità elettorale, sia a pagamento sia gratuita, è vietata su tutti i mezzi di comunicazione stampa e audovisiva. Sono consentiti volantini e manifesti.
Durante i sei mesi precedenti la data delle elezioni sono vietate le pubblicitĂ  delle attivitĂ  delle amministrazioni locali nelle circoscrizioni in cui si svolgono le votazioni.
Sono previsti specifici spazi gratuiti per la propaganda elettorale sulle emittenti pubbliche. Prima di ogni consultazione elettorale, il CSA (Consiglio Superiore dellâ??Audiovisivo) ha il compito di emanare i regolamenti sulle condizioni di produzione, programmazione e diffusione per lâ??utilizzo degli spazi di propaganda sulla base di principi di eguaglianza di opportunitĂ  tra i candidati.
Il CSA emana inoltre raccomandazioni nei confronti delle emittenti private sulla base dei medesimi principi e vigila inoltre sul rispetto dellâ??imparzialitĂ , della completezza dell'informazione e del pluralismo da parte di soggetti pubblici e privati. Mensilmente comunica al Parlamento ed ai responsabili di partito i tempi di intervento delle personalitĂ  politiche nei notiziari, nelle rubriche di informazione e negli altri programmi.
La diffusione dei risultati dei sondaggi è vietata nella settimana antecedente le votazioni.

GERMANIA
Non vi è una netta distinzione tra pubblicità elettorale e propaganda elettorale.
La pubblicità/propaganda elettorale a pagamento sulle emittenti pubbliche e private è vietata.
Nel periodo di campagna elettorale sono previsti sulle emittenti pubbliche e private specifici spazi gratuiti per la propaganda elettorale, autogestiti dai partiti, distinti dagli spazi destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari commerciali.
Gli spazi sono suddivisi sulla base del principio delle pari opportunitĂ  â??ponderateâ? valutando il peso di ogni forza politica sulla base della rappresentativitĂ  elettorale (numero di iscritti, anni trascorsi dalla fondazione, radicamento territoriale)
Sono previsti obblighi generali di imparzialitĂ , obiettivitĂ  e completezza dell'informazione.
I singoli Länder disciplinano la trasmissione di pubblicità elettorale da parte delle emittenti locali.
La diffusione dei risultati dei sondaggi è consentita purchè sia resa pubblica la rappresentatività del campione e sia effettuata nel rispetto delle regole generali di correttezza e di imparzialità.

REGNO UNITO
La pubblicità politica a pagamento sulle emittenti pubbliche e private è sempre vietata.
Sono previsti spazi gratuiti per la propaganda elettorale, autogestiti dai partiti, sulle emittenti pubbliche e private. La BBC adotta codici di autoregolametnazione mentre la ITC (Independent Television Commission) disciplina le emittenti private. La durata massima degli spazi ed i criteri di assegnazione degli spazi (sulla base della rappresentativitĂ  rilevata nellâ??ultima consultazione elettorale) sono concordati allâ??inizio di ciascuna campagna elettorale.
Sono previsti obblighi di generali di imparzialitĂ  (declinati in specifici codici di autoregolamentazione) e pluralismo (durante le trasmissioni deve essere garantita una copertura equilibrata delle diverse forze politiche).
E' disciplinato in modo dettagliato l'apparizione in video dei candidati.
La diffusione dei risultati dei sondaggi è consentita purchè sia resa pubblica la rappresentatività del campione e sia effettuata nel rispetto delle regole generali di correttezza e di imparzialità.

SPAGNA
La pubblicitĂ  elettorale a pagamento è vietata sulle emittenti pubbliche e private. Eâ?? consentita sulla stampa periodica e sulle emittenti radiofoniche private nel limite del 20% del totale delle spese consentite per la campagna elettorale. Le tariffe di accesso non possono essere superiori a quelle degli analoghi spazi commerciali e lâ??accesso deve essere garantito a tutte le forze politiche.
Sono previsti spazi gratuiti per la propaganda elettorale sulle emittenti pubbliche e private. Il tempo per ciascuna forza politica è determinato sulla base dei voti conseguiti nella precedente consultazione elettorale introducendo anche le nuove forze politiche precedentemente assenti.
Sono previsti obblighi di imparzialitĂ  e pluralismo con regole speciali che garantiscono tempestivamente il diritto di rettifica in catodi contestazione.
La diffusione dei risultati dei sondaggi è consentita fino a 5 giorni prima delle votazioni.

STATI UNITI
Non vi è una netta distinzione tra pubblicità elettorale e propaganda elettorale. La pubblicità elettorale a pagamento è consentita.
Solo per le elezioni federali è previsto l'obbligo di concedere spazi di propaganda a tutti i candidati che ne facciano richiesta con il compito per la FCC di vigilare su eventuali â??ripetuti o volontari rifiutiâ?.
Per le altre elezioni vale il principio dell'equal time, ossia se unâ??emittente decide di dare uno spazio ad un candidato (e non ha obblighi in tal senso) essa è tenuta a dare le medesime condizioni (in termini di costi, tempi, orario) a tutti gli altri candidati.
Negli Stati Uniti esiste un principio storico di correttezza dell'informazione ("fairness doctrine") che, qualora non rispettato, può portare la FCC a revocare la concessione. Nessuna emittente può cosÏ porre le proprie trasmissioni al servizio di una particolare causa di carattere politico, ideologico, religioso, etc.
La diffusione dei risultati dei sondaggi è sempre consentita


La normativa in Francia

La normativa in materia di propaganda elettorale è prevalentemente  contenuta nel code electoral, modificato da ultimo nel 1990 (L.n.55 del 1990) e nella legge sulla libertĂ  della comunicazione (L .n. 1067/86)
PubblicitĂ  elettorale
Durante i tre mesi precedenti al primo giorno del mese nel quale si  svolge una elezione (sia parziale che generale) e fino alla data dello scrutinio è vietato realizzare pubblicitĂ  elettorale sulla stampa e su tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva (art. 52. 1 code el.).
Il divieto si riferisce a qualsiasi messaggio di propaganda elettorale attraverso la pubblicità anche se effettuato senza corrispettivo. Per lo stesso periodo è inoltre vietato mettere a disposizione del pubblico numeri di telefono o altri mezzi di telecomunicazione gratuiti da parte del candidato o a suo vantaggio (art. 50.1).
Anche se fuori del periodo di campagna elettorale le trasmissioni pubblicitarie a carattere politico sono vietate (art. 14 della L.1067/86 come modificato dalla legge n. 55/90).
Durante i sei mesi precedente al primo giorno del mese nel quale devono svolgersi le elezioni generali sono inoltre vietate le campagne di promozione pubblicitarie delle attivitĂ  di amministrazione locali nelle circoscrizioni interessate dallo scrutinio ((art. 52.1., co. 2).
La pubblicità elettorale è invece consentita anche nel corso della campagna elettorale attraverso l'affissione di manifesti elettorali e la distribuzione di volantini che ciascun candidato può far stampare. E' però vietata la distribuzione di volantini o di altro materiale il giorno delle consultazioni elettorali.
Propaganda elettorale
Durante la campagna elettorale è prevista l'attribuzione alle forze politiche di spazi gratuiti per la propaganda elettorale sulle emittenti pubbliche, organizzati dal Consiglio Superiore dell'audiovisivo (art. 167-1 code el). Il Consiglio ha anche il compito di garantire e di realizzare l'eguaglianza di opportunità tra i candidati nell'accesso alle radio e alla televisione del settore pubblico nel corso della campagna elettorale e di indirizzare le raccomandazioni ai concessionari privati in campo radiotelevisivo nel corso della campagna elettorale.
Informazione politica
Sui mezzi di comunicazione radio-televisiva pubblici deve essere garantito il rispetto del pluralismo e l'imparzialitĂ  nell'informazione. Spetta al Consiglio superiore dell'audiovisivo di: vigilare sul rispetto di tali principi da parte delle emittenti pubbliche; imporre ai concessionari privati il rispetto del principio di imparzialitĂ  nei programmi di informazione riguardati i candidati e la campagna elettorale; comunicare mensilmente ai presidenti delle due camere e ai responsabili dei partiti rappresentati in parlamento i rilevamenti dei tempi di intervento delle personalitĂ  politiche nei notiziari, nelle rubriche di informazione e negli altri programmi.
Quanto al diritto di replica sono previste regole speciali, che ne garantiscono la tempestivitĂ , da applicarsi in tutti i casi in cui, su qualsiasi mezzo di comunicazione, vengano diffuse notizie che i partecipanti alla competizione elettorale ritengano inesatte e pregiudizievoli.

 
La normativa in Germania

La disciplina in materia di propaganda elettorale, oltre che dalla legge sui partiti del 1967, e successive modifiche, è dettata dalle leggi adottate dai singoli Lander in materia di attività radiotelevisiva. Tale normativa è in larga parte omogenea in quanto i vari Lander si sono impegnati a osservare principi e criteri comuni, con un accordo interstatale sulle emittenti televisive pubbliche e private del 1991 (RStV 1991).
Propaganda e PubblicitĂ  elettorale
Non è prevista dalla legislazione tedesca una netta distinzione tra pubblicità e propaganda elettorale. Durante il periodo di campagna elettorale le emittenti televisive sia pubbliche che private, con diffusione a livello federale, hanno l'obbligo di concedere ai partiti spazi gratuiti di propaganda, che le singole forze politiche gestiscono autonomamente; ciò comporta che le trasmissioni possano assumere anche forme analoghe a quelle degli spot elettorali. Le emittenti private possono chiedere ai partiti il rimborso delle spese sostenute per la messa in onda.
Le emittenti, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale federale, non hanno il diritto di sindacare il contenuto dei programmi o di rifiutare la messa in onda, eccetto i casi in cui nel programma siano evidenti contrasti con la legge.
I messaggi di propaganda vanno trasmessi negli spazi della programmazione specificatamente dedicati a tale scopo e quindi distinti da quelli destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari a carattere commerciale.
Gli spazi sono ripartiti tra le diverse formazioni politiche secondo il principio delle "pari opportunitĂ  ponderate" tenendo conto della importanza relativa della singola formazione politica, valutata, oltre che in base alla rappresentativitĂ  elettorale, anche alla stregua di una serie di ulteriori criteri quali quelli del numero degli iscritti, degli anni trascorsi dalla fondazione e del radicamento territoriale.
E' vietato alle emittenti di trasmettere spot di propaganda elettorale a pagamento nell'ambito degli spazi di trasmissione dedicati agli annunci pubblicitari di carattere commerciale.
Per ciò che concerne la stampa non vi sono disposizioni legislative che riconoscano ai partiti un "diritto di accesso" agli spazi di propaganda. Ciascuna testata ha diritto di determinare la propria linea editoriale e i contenuti delle rispettive pubblicazioni.
Informazione politica
Nei programmi di informazione predisposti in occasione della campagna elettorale non è previsto un formale diritto di accesso di tutte le formazioni politiche, ma un obbligo per i redattori di tali programmi di rispettare i principi generali di imparzialità, di obiettività e di completezza.
Indagini e sondaggi elettorale
La diffusione dei risultati di sondaggi elettorali da parte delle emittenti radio televisive durante il periodo della campagna elettorale è consentita purchÊ sia resa pubblica la rappresentatività dei sondaggi stessi e sia effettuata nel rispetto delle regole generali di correttezza e di imparzialità.


 La normativa nel Regno Unito

La normativa in materia di propaganda elettorale è dettata dal Rapresentation of the people act del 1983, (artt. 92 e 93) e dal Broadcasting Act del 1990.
Ulteriori disposizioni sono contenute nei codici di autoregolamentazione adottati dalla BBC e dall ITC (Indipendent television Commission), che è l'organo di vigilanza sulle emittenti private.
PubblicitĂ  elettorale 
Anche la normativa britannica non opera una netta distinzione tra
 pubblicitĂ  e propaganda elettorale. La trasmissione di pubblicitĂ  politica è sempre vietata sia per le emittenti radiotelevisive pubbliche sia per quelle private (art. 8 B A) Durante la campagna elettorale è prevista la messa a disposizione da parte delle emittenti televisive pubbliche e private, di specifici spazi per la propaganda elettorale dei partiti politici (party electoral broadcasts). Il numero delle trasmissioni (PEB) da assegnare a ciascun partito è concordato, all'inizio della campagna elettorale, sulla base di criteri di rappresentativitĂ  degli stessi.
Ciascun partito gestisce autonomamente gli spazi di propaganda ad esso assegnati. Le trasmissioni possono quindi avere un contenuto analogo a quello dello spot elettorale.
Informazione politica.
L'imparzialità dell'informazione radiotelevisiva è un principio di carattere generale, che si applica anche durante il periodo della campagna elettorale. A tal fine sono previste specifiche regole di comportamento nei codici di autoregolamentazione adottati dalle emittenti. Durante la campagna elettorale le emittenti devono assicurare , in tutte le trasmissioni, una copertura equilibrata delle diverse forze politiche. Sono inoltre previste regole molto dettagliate per quanto attiene alla apparizione in video dei canditati nel corso della campagna elettorale nelle diverse trasmissioni a contenuto informativo, nei notiziari e nei programmi di intrattenimento (art. 93 RPA).
Indagini e sondaggi elettorali.
La diffusione dei risultati di sondaggi da parte delle emittenti radio televisive durante il periodo della campagna elettorale è consentita purchÊ sia resa pubblica la rappresentatività dei sondaggi stessi e sia effettuata nel rispetto delle regole generali di correttezza e di imparzialità di informazione.

La normativa negli Stati Uniti

I principi base che regolano la materia di propaganda elettorale sono contenuti nel federal communications Act del 1934; tuttavia va rilevato che assume inoltre fondamentale importanza la giurisprudenza elaborata dall'autoritĂ  federale di vigilanza (la Federal commission) e dalla Corte suprema.
PubblicitĂ  e propaganda elettorale
 L'ordinamento statunitense non sembra riconoscere una distinzione tra pubblicitĂ  e propaganda elettorale, lasciandosi piena libertĂ  ai candidati di scegliere tra spot pubblicitari e trasmissioni piĂš articolate a carattere informativo.Gli spot elettorali sono consentiti.
Le emittenti televisive non sono obbligate a concedere spazi di trasmissione a titolo oneroso o gratuito ai candidati, tuttavia per quanto riguarda le elezioni federali, è prevista la possibilità per la FCC di comminare la sanzione amministrativa della revoca della licenza per le trasmissione nel caso di "ripetuto o volontario rifiuto di offrire ragionevoli opportunità di accesso o di vendere ragionevoli spazi di trasmissione per l'uso dell'emittente da parte di un candidato ad una carica elettiva federale per il sostegno della propria candidatura".
Alla luce della norma legislativa sopra richiamata, la Corte suprema ha affermato che la libertĂ  di determinare i propri programmi, garantita alle emittenti sulla base del primo emendamento alla Costituzione federale, va legittimamente temperata con il diritto dei candidati alle cariche piĂš importanti (quelle di livello federale) a far conoscere le proprie posizioni al pubblico. Le emittenti possono quindi lecitamente negare l'accesso (a titolo gratuito o oneroso) alle trasmissioni agli esponenti politici prima dell'avvio della campagna elettorale, ma una volta che questa ha avuto inizio, le medesime emittenti sono tenute ad offrire una ragionevole disponibilitĂ  alla richiesta di accesso avanzate dai candidati federali.
In base al principio dell'equal time, quando non sussiste alcun obbligo di consentire l'accesso ai mezzi di informazione (e cioè nel caso di elezioni non federali), qualora le emittenti decidano di offrire tali spazi ad un candidato, esse sono tenute a permettere alle medesime condizioni (per quanto riguarda i costi, la collocazione oraria, la frequenza ecc.) l'uso di analoghi spazi di trasmissione a tutti gli altri candidati.
Informazione politica.
In base alla c.d. "fairness doctrine", elaborata alla FCC a partire dal 1938 con riferimento all'attività delle emittenti radiofoniche, nessuna emittente può porre proprie trasmissioni al servizio di una particolare causa di carattere politico, ideologico, religioso ecc.. Un atteggiamento palesemente partigiano da una parte di un'emittente costituisce per FCC una giusta causa per la revoca o il mancato rinnovo della concessione a trasmettere. Il fondamento di tale dottrina è stato individuato dalla FCC nella limitata disponibilità delle frequenze: in considerazione di tale limitazione le concessione per le trasmissioni radiotelevisive debbono essere utilizzate dalle emittenti nel pubblico interesse: deve in particolare considerarsi interesse della generalità dei cittadini una trattazione delle piÚ importanti questioni oggetto di pubblico dibattito che sia in grado di rappresentare in modo obbiettivo il carattere controverso dei problemi e la pluralità dei punti di vista al riguardo. Recentemente, tuttavia, la FCC è venuta temperando la fairness doctrine in considerazione del fatto che essa non sarebbe piÚ pienamente giustificata in relazione al nuovo assetto tecnologico dei mezzi di comunicazione di massa che di fatto ha superato il problema delle limitazione delle frequenze.
Indagini e sondaggi elettorali
Non esistono limiti alla possibilitĂ  di effettuare e diffondere sondaggi in materia elettorali.

La normativa in Spagna

La normativa in materia di propaganda elettorale è dettata dalla legge organica n. 5 del 1985, e successive modificazioni, relativa al regime elettorale generale, che si applica a tutti i tipi di consultazione elettorale, dalla legge organica n. 2 del 1988 sulla pubblicità elettorale sulle emittenti radiotelevisive private, dalla legge organica n.10 del 1991 per le radio locali e dalle legge organica n. 14 del 1995 per le televisioni locali.
PubblicitĂ  elettorale
La pubblicità elettorale a pagamento è vietata sui mezzi radiotelevisivi pubblici (art. 60 L.O. n. 5/85) e sulle televisioni private, sia nazionali che locali (L.O. n. 2/88). Durante il periodo della campagna elettorale è consentito realizzare pubblicità elettorale sulla stampa periodica e sulle emittenti radiofoniche private. E' previsto un limite massimo di spesa pari al 20 per cento del totale delle spese consentite (art. 58).
Quanto alla paritĂ  di accesso a tali forme di pubblicitĂ , la legge stabilisce che le tariffe praticate non possono essere superiori a quelle previste per la pubblicitĂ  commerciale, e che deve essere garantita paritĂ  di accesso a tutte le forze politiche che partecipano alla competizione elettorale, per quanto attiene sia al regime tariffario praticato sia alla collocazione dello spazio di pubblicitĂ .
Propaganda elettorale
E' prevista la messa a disposizione gratuita da parte delle emittenti radio-televisive di proprietà pubblica e delle emittenti televisive private di spazi di propaganda per tutte le forze politiche che partecipano alla competizione elettorale (art. 60 c. 2). Il tempo da riservare a ciascuna forza politica è calcolato in proporzione al numero di voti conseguiti nelle precedenti consultazioni elettorali, secondo una scansione dettagliatamente disciplinata dalla legge.
E' garantito l'accesso, per un tempo piĂš limitato, anche alle forze politiche nuove, che non hanno partecipato alle precedenti consultazioni elettorali.
Per la determinazione del momento e dell'ordine di trasmissioni della propaganda elettorale si tiene conto delle richieste formulate dai partiti in funzione del numero dei voti conseguiti nelle precedenti elezioni (art. 61 e seg.). Nelle televisioni e radio locali è consentita la propaganda solo in riferimento alle elezioni comunali.
Informazione politica
Sui mezzi di comunicazioni radio-televisiva pubblici deve essere garantito il rispetto al pluralismo politico e l'imparzialitĂ  nell'informazione. Le decisioni assunte in merito sono ricorribili dinanzi alla giunta elettorale competente. Quanto al diritto di rettifica sono previste regole speciali, che ne garantiscano la tempestivitĂ , da applicarsi in tutti i casi in cui, su qualsiasi mezzo di comunicazione, vengano diffuse notizie che i partecipanti alla competizione elettorale ritengano inesatte e pregiudizievoli (art. 68).
Indagini e sondaggi elettorali
La pubblicazione e la diffusione di sondaggi elettorali è vietata, su tutti i mezzi di comunicazione, nei 5 giorni antecedenti la data delle votazioni. Nella precedente parte della campagna elettorale è invece consentito realizzare indagini sulle intenzioni di voto e diffondere i risultati, secondo le modalità stabilite dalla legge (art. 69 LO 5/85).

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