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Per giustificare la legge bavaglio Alfano dimezza l’Articolo15 della costituzione
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di Domenico d’Amati

Per giustificare la legge bavaglio Alfano dimezza l’Articolo15 della costituzione

Per giustificare il tentativo di legge bavaglio, il ministro Alfano brandisce l’art. 15 della Costituzione, ma ne cita soltanto il primo comma “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”, dimenticando il secondo “la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.
La Costituzione pertanto attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di interferire nelle comunicazioni tra i cittadini, rispettando le garanzie procedurali attinenti alle modalità dell’intervento. Il riferimento alla sola autorità giudiziaria è diretto ad escludere che simili interventi possano essere effettuati autonomamente dalla polizia o da altre istituzioni. Ovviamente, come ogni altro potere attribuito dalla Costituzione, quello di limitare la libertà e la segretezza delle comunicazioni deve essere esercitato dall’autorità giudiziaria soltanto per le finalità che le sono proprie ovvero per l’acquisizione di prove necessarie alla repressione dei reati.
Va poi rilevato che analoghe possibilità di interventi limitativi non sono consentite alla magistratura nei confronti dell’informazione giornalistica e che l’unico divieto previsto dall’art. 21 Costituzione in questa materia è quello riferito alle pubblicazioni contrarie al buon costume. Ovviamente l’informazione giornalistica non può essere utilizzata per gratuiti attacchi all’altrui reputazione o riservatezza, ma nessun limite essa incontra quando riferisce notizie veritiere di interesse generale.
Per questo se, una volta approvata la legge bavaglio, i giornalisti continueranno a pubblicare tali notizie, essi non commetteranno un atto di disobbedienza civile in quanto eserciteranno un loro diritto e quindi potranno avvalersi dell’esimente prevista dall’art. 51 del codice penale secondo cui l’esercizio di un diritto esclude la punibilità.
L’attività giornalistica non potrà mai essere sanzionata se, nell’informare i cittadini sulle malefatte di potenti, penetrerà nella sfera della loro riservatezza.


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