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Articolo 21 - Editoriali
Diffamazione a mezzo stampa: non basta un semplice ''lifting''
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di Vincenzo Siniscalchi*

In Commissione Giustizia, dopo una lunga sospensione, è ripreso l??esame del testo di riforma in materia di ??diffamazione a mezzo stampa?. E?? stato approvato un testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati e, da ultimo, si è votato su ulteriori emendamenti proposti dal relatore e  finalizzati, sostanzialmente, a disciplinare la ??norma transitoria?. Allo stato, il lavoro in Commissione si è pressoché concluso. Il testo finale, frutto di numerosi ??ritocchi? ?? all??originario  testo base - attraverso la specifica approvazione di emendamenti e subemendamenti, resta in attesa di approdare in Aula. Il testo si propone di modificare la legge n. 47/48, il codice penale ed il codice di procedura penale.
Tra gli aspetti più significativi della riforma, si segnala in primo luogo la cosiddetta ??decarcerizzazione?, in relazione al regime sanzionatorio per i responsabili dei reati di ingiuria e diffamazione. Alla pena della reclusione, attualmente prevista dalla vigente normativa, si sostituisce la sola pena pecuniaria della multa. Tuttavia, a fronte della eliminazione della pena detentiva, è stata introdotta una sanzione accessoria comminata direttamente dal giudice:
la interdizione della professione di giornalista (per un periodo di tempo da uno a sei mesi).
Di primaria importanza deve considerarsi anche la innovazione specifica afferente il ??potenziamento? degli effetti sortiti dalla smentita della notizia ritenuta lesiva della reputazione o contraria alla verità. Nel testo di riforma si prevede, inoltre, uno specifico ??tetto? alla entità del danno, non patrimoniale, che in via equitativa può essere liquidato dal giudice (30.000 euro).
Un ulteriore aspetto della riforma, certamente non secondario, attiene alla perimetrazione più specifica delle responsabilità, nelle ipotesi di diffamazione, da parte del direttore. Quest??ultimo è chiamato a rispondere del reato (fuori dalle ipotesi di concorso) solo nella ipotesi in cui abbia violato i doveri di vigilanza sul contenuto della diffamazione. Così possono sintetizzarsi, "in pillole" le più rilevanti linee di riforma inserite nel testo della Commissione. Tuttavia, a fronte di un primo passo verso la elaborazione di un testo scaturito dal lavoro della Commissione, si può dire, con estrema  serenità -  e senza polemiche di "bandiera" - che l'itinerario della riforma si presenti ancora particolarmente lungo e complesso. In primo luogo perché sono stati impiegati circa tre anni dall'inizio della legislatura  per concludere l'iter della riforma presso la competente Commissione. In secondo luogo in quanto ancora molti, sembrano, i nodi da sciogliere per dare alla luce una autentica innovazione legislativa in grado di rappresentare una risposta moderna e democratica al bilanciamento di due diritti costituzionalmente garantiti: libertà di espressione del pensiero (in tutte le sue forme), diritto alla integrità della propria reputazione.
Il bilanciamento non può e non deve consentire, in ogni caso, nell'interesse del grado di democrazia e di libertà (non virtuale) nel nostro Paese, che <<l'informazione>> si trasformi in un pallido, timido ed asettico resoconto di quanto accade. Il pluralismo delle opinioni che consenta alla "informazione" piena libertà (non di insulto, sia chiaro) di espressione rappresenta una specifica condizione di garanzia per l'intera collettività. E proprio per tali ragioni che, nel pieno rispetto delle forme di tutela del "diffamato", ritengo che sia necessario approfondire alcuni temi di riforma proprio in materia di libertà di informazione, con particolare riguardo alla tutela delle "fonti riservate".( Sul punto, insieme all'on. Giuseppe Giulietti ho presentato una p.d.l. per estendere il segreto professionale anche ai giornalisti, ai sensi dell'art.200 del codice di procedura penale).
 In conclusione, un primo passo - non senza particolare affanno - è stato compiuto per innovare una disciplina certamente "invecchiata"  ma ritengo che il cammino della riforma resti ancora lungo. Non basta un semplice "lifting".

*membro della commissione Giustizia della Camera dei Deputati

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