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"Vistoso squilibrio di Tg1 e Tg5 a favore di Silvio Berlusconi". Esposto urgente di Zaccaria, Giulietti, Peluffo
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di Redazione

"Vistoso squilibrio di Tg1 e Tg5 a favore di Silvio Berlusconi". Esposto urgente di Zaccaria, Giulietti, Peluffo

URGENTISSIMO  

All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioniSede principale di Napoli
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
Tel. 081/7507111
Fax 081/7507616
 

Esposto/denuncia 

Oggetto: Violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, degli articoli 1 e 5 della legge 22 febbraio 2000, e successive modificazioni, e della delibera n. 80/11/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte del telegiornale “Tg1” in riferimento alle edizioni delle ore 13,30 e 20 dei giorni 8,9, 10 e in particolare di lunedì 11 aprile 2011 e del telegiornale “Tg 5” nelle edizioni delle ore 13 e 20 dei giorni 8, 9, 10 e in particolare di lunedì 11 aprile 2011.  

Visto che:numerose disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, tra cui significativamente gli articoli 3 e 7, richiamano l’importanza fondamentale della tutela del pluralismo informativo, il principio dell'obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, così come assicurano l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose; 

Visto che:gli articoli 1 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, disciplinano l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, in generale e in particolare con riferimento ai programmi di informazione, ivi compresi i telegiornali; 

Visto che:all'art. 9 la già citata legge n. 28 del 2000, stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»; 

Visto che:con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha affermato che «il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata»; 

Visto che ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (e come interpretato dalla Corte costituzionale, sent. 155 del 2002 e dal TAR Lazio Sezione Terza Ter - ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010), le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica e che, ai sensi del comma 2:«S’ intende per comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione»; 

Visto che come indicato nella delibera n. 243/10/CSP, Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali, «al fine di far conoscere le posizioni politiche espresse da tutti i soggetti politici e istituzionali e favorire la libera formazione delle opinioni, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali è opportuno attribuire peso prevalente al parametro costituito dal “tempo di parola”, ossia il tempo in cui il soggetto politico o istituzionale parla direttamente in voce, che costituisce l’indicatore più sintomatico del grado di pluralismo»; 

Visto che: la stessa Delibera n. 243/10/CSP all’articolo 1 stabilisce che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni procede trimestralmente e d’ufficio alla valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio, sia sulla RAI che sulle reti private nei periodi non di campagna elettorale; 

Visto che: nella medesima delibera è stabilito che nei periodi elettorali il monitoraggio è effettuato con cadenza quindicinale nel periodo prima del deposito delle candidature e settimanale nel periodo successivo a tale deposito; 

Visto che: il comma 4 dell’articolo 6 della delibera  n. 80/11/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce che: «i telegiornali devono rispettare, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista». In particolare, «I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza». 

Visto che: nel considerato della Delibera n. 179/11/CSP, relativo all’ordine di riequilibrio impartito alla Rai-Radio Televisione Italiana in relazione al Tg1, così come nelle analoghe delibere 180/11/CSP e 181/11/CSP l’Autorità ha stabilito che: «verificherà l’osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei programmi, monitoraggio che nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 sarà svolto con cadenza settimanale a partire dal 31 marzo 2011 data di indizione dei comizi elettorali, e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge»; 

Considerato che: nelle giornate di venerdì 8, sabato 9, domenica 10 e in particolare di lunedì 11 aprile 2011 – prima settimana di periodo elettorale sottoposto a regime di par condicio – è stato possibile rilevare nell’ambito delle principali edizioni del Tg1(ore 13.30 e ore 20.00) e del Tg 5 (ore 13.00 e ore 20.00) un vistoso squilibrio esistente tra i tempi di antenna concessi all’On. Silvio Berlusconi rispetto a quelli dedicati a tutti gli altri leader politici di opposizione; 

Considerato che: i dati raccolti dai sottoscrittori rivelano che nelle giornate di venerdì 8, sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 aprile nell’ambito delle principali edizioni del Tg1(ore 13.30 e ore 20.00) e del Tg 5 (ore 13.00 e ore 20.00) il solo tempo di parola complessivo è stato così distribuito tra i vari leader politici: Silvio Berlusconi (10 minuti e 6 sec.); Pierluigi Bersani (1 minuto e 39 sec.); Gianfranco Fini (1 minuto e 13 sec.); Pierferdinando Casini (1 minuto e 9 sec.); Francesco Rutelli (24 sec.); Nichi Vendola (12 sec.); Antonio Di Pietro (8 sec.); 

Considerato che: nelle edizioni di Tg1 (ore 13.30 e ore 20.00) e Tg 5 (ore 13 e ore 20) dei quattro giorni a cui si è fatto riferimento, l’On,. Berlusconi è infatti andato in onda in merito alle seguenti notizie: “emergenza immigrazione a Lampedusa”; “premiazione di giovani laureati a Palazzo Chigi”; “processo a suo carico e presenza al Tribunale di Milano”; “partecipazione al convegno dei Cofondatori del Pdl”; 

Considerato che: dei quattro interventi citati solo il primo sarebbe, in considerazione del tema trattato e del contesto in cui è stato svolto, qualificabile, come comunicazione di natura istituzionale, la quale sarebbe comunque vietata in periodo elettorale dall’articolo 9 della legge n. 28 del 2000, se non effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; 

Considerato che: i dati, relativi al periodo intercorrente tra il 31 marzo 2011 e il 9 aprile, diffusi sul sito internet dell’Autorità in data 13 aprile, paiono confermare la generale sproporzione tra i tempi dedicati alla Maggioranza e i tempi dedicati all’Opposizione, con particolare riguardo al TG1, in cui il tempo di parola dedicato alla Maggioranza è del 61% circa a fronte del 38% circa per l’Opposizione (Dati per l’opposizione si riferiscono a PD, UDC, FLI, API, Radicali e Sinistra e libertà) e al TG5, in cui il tempo di parola dedicato alla Maggioranza è del 65% circa a fronte del 33% per l’Opposizione (Dati per l’opposizione si riferiscono a PD, UDC, FLI, API, Radicali e Sinistra e libertà); 

Considerato che: in particolare, nelle edizioni principali di Tg1 (ore 13.30 e ore 20.00) e del Tg5 (ore 13.00 e ore 20.00) di lunedì 11 aprile Silvio Berlusconi ha avuto complessivamente un tempo di parola di 3 minuti e 46 secondi, a fronte dei 54 secondi di Pier Ferdinando Casini, dei 22 secondi di Gianfranco Fini e dei 15 secondi di Pierluigi Bersani;

Considerato che: nelle citate edizioni di Tg1 e Tg5 di lunedì 11 aprile i dati mostrano altresì come le due testate giornalistiche abbiano dedicato al solo intervento di Silvio Berlusconi davanti al Palazzo di giustizia di Milano nella mattinata di lunedì – intervento svolto non certo nella sua qualità di Presidente del Consiglio – un tempo di notizia di 11 minuti e 45 secondi, mentre, come si anticipava, il tempo di parola dello stesso Berlusconi ammonta a 3 minuti e 46 secondi (concentrando così sullo stesso tema tutto il tempo di parola dell’On. Berlusconi nella giornata dell’11 aprile), senza che su questo stesso tema vi fosse alcun genere di contraddittorio da parte dell’Opposizione; 

Considerato che: questa esorbitante presenza di Silvio Berlusconi sia nei tempi di notizia che di quelli di parola, ha probabilmente messo Tg1 e Tg5 nelle condizioni di trascurare, quasi interamente, notizie rilevanti, quali, per esempio, la manifestazione dei giovani precari di sabato 9 aprile 2011; 

Considerato che: i dati riportati nel presente esposto sono elaborati sulla base di un criterio metodologico finalizzato a misurare il tempo di antenna dei soli leader politici, piuttosto che di pervenire ad un dato aggregato per partito politico. È convinzione dei sottoscrittori che il riferimento ai leader assicuri un maggiore livello di omogeneità, mentre un criterio di conteggio per partito politico si espone a più elevati margini di opinabilità; Valutato, infine, che:l’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28 affida all’Autorità il potere di vigilanza rispetto alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;   

i sottoscritti richiedono all’Autorità di: 

attivarsi, anche nell’esercizio dei propri poteri d’ufficio riconosciuti dalla legge, allo scopo di valutare in primo luogo la compatibilità tra i fatti denunciati, e in particolare tra quelli risultanti dall’esame della giornata di lunedì 11 aprile nelle principali edizioni del TG1 e del TG5, e i principi di parità di trattamento e imparzialità cui debbono ispirarsi i telegiornali nel periodo della campagna elettorale;  valutare, in secondo luogo, la possibilità di tener conto non solo dei rapporti tra le forze politiche ma anche di quello ben più significativo di confronto tra i leader politici; valutare altresì, con la maggior frequenza e tempestività possibili, che la trasmissione di programmi di informazione in periodo elettorale rispetti i requisiti previsti dalla legge e sia conforme al pluralismo che rappresenta il principio fondamentale nella disciplina del sistema dell’informazione. Questo sia per consentire il necessario riequilibrio, soprattutto in un periodo prossimo a scadenze elettorali, sia per erogare le relative sanzioni; in relazione alle giornate di venerdì 8, sabato 9, domenica 10 e in particolare alla giornata  di lunedì 11 aprile 2011, prima settimana di par condicio, attivare nei confronti del Società Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Rai uno) in riferimento al Tg1 e della Società R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. (emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Canale Cinque) relativamente al Tg5, le procedure sanzionatorie, anche in via d’urgenza, previste dall’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e di cui all’articolo 24 della delibera n. 80/11/CSP.    

On. Prof. Roberto Zaccaria, Presidente Comitato per la Legislazione e Vice Presidente I Commissione Affari Costituzionali, Camera dei Deputati 
On. Giuseppe Giulietti, Componente VII Commissione, Cultura, Scienza e Istruzione, Camera dei deputati.
 
On. Vinicio Peluffo, Componente Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Camera dei Deputati 

Roma, 14 aprile 2011


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