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Rai, Corte dei Conti chiama in causa gli amministratori
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di Domenico d’Amati

Rai, Corte dei Conti chiama in causa gli amministratori

I consiglieri di amministrazione della Rai possono essere chiamati a rispondere personalmente, davanti alla Corte dei Conti, del danno erariale eventualmente causato dal loro operato. Lo ha affermato la Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 27092 del 22 dicembre 2009 (Pres. Carbone, Rel. Bucciante). La decisione costituisce un passaggio fondamentale in una vicenda iniziata nel luglio 2006, quando un esposto di Articolo 21 ha segnalato alla Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti il danno subito dalla Rai per effetto della nomina a direttore generale di Alfredo Meocci, in situazione di incompatibilità e della conseguente sanzione pecuniaria di 14,3 milioni di euro applicata all’azienda dall’Agcom.
La Procura Regionale, svolte le necessarie indagini, ha promosso davanti alla Corte dei Conti un giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori che avevano deliberato la nomina.
Quando il processo ha avuto inizio, la difesa ha chiesto alle Sezioni Unite della Cassazione, con ricorso per regolamento preventivo, di affermare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sostenendo che per gli amministratori della Rai non è configurabile la responsabilità risarcitoria per danno erariale.
La Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che la Rai ha natura sostanziale assimilabile ad un’amministrazione pubblica, nonostante l’abito formale che riveste di società per azioni; ne discende la qualificabilità come danno erariale del danno cagionatole dai suoi amministratori, con conseguente assoggettabilità di costoro all’azione di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti.
A sostegno della sua decisione la Cassazione ha rilevato che la Rai:

-è designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell’essenziale servizio pubblico radiotelevisivo, svolto nell’interesse generale della collettività nazionale per assicurare il pluralismo, la democraticità e l’imparzialità dell’informazione;

-è sottoposta, per la verifica della correttezza dell’esercizio di tale funzione, a penetranti poteri di vigilanza da parte di un’apposita commissione parlamentare, espressione dello Stato-comunità;

-è destinataria, per coprire i costi del servizio, di un canone di abbonamento, avente natura di imposta e gravante su tutti i detentori di apparecchi di ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, che è riscosso e le viene versato dall’Agenzia delle entrate;

-è compresa tra gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, sottoposti pertanto al controllo della Corte dei Conti;

-è tenuta all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell’affidamento di appalti, in quanto “organismo di diritto pubblico” ai sensi della normativa comunitaria in materia.

Gli stessi principi sono stati affermati dalla Cassazione con riferimento alla responsabilità dei dirigenti della Rai


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