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Articolo 21 - Editoriali
Saluto alla Costituzione europea
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di Gian Piero Orsello

A Nizza nel dicembre del 2000, prima della conclusione di un Consiglio europeo che aveva registrato un sostanziale fallimento, il Presidente del Consiglio italiano dellâ??epoca, Giuliano Amato, e il Cancelliere tedesco, Gerhard Schröeder, presentarono un importante documento relativo alle prospettive, come si disse, del dopo Nizza, che fu unanimemente approvato e che prevedeva il percorso e le procedure da seguire per giungere alla realizzazione delle riforme istituzionali necessarie per lâ??Unione europea, rese tanto più importanti ed urgenti in relazione allâ??ormai imminente allargamento dellâ??Unione, stabilendo allora che il punto di svolta doveva essere il Consiglio europeo conclusivo del semestre di presidenza belga alla fine del 2001. Conseguentemente, a Laeken, in prossimità di Bruxelles, nel dicembre del 2001 fu approvata la storica Dichiarazione che, appunto, da Laeken ha preso il nome e che ha determinato le tappe di un procedimento istituzionale, da concludersi entro il maggio 2004 â?? contemporaneamente allâ??attuazione del previsto allargamento dellâ??Unione â?? attraverso il lavoro, prima, di una Convenzione â??ad hocâ? e, successivamente, della Conferenza intergovernativa indispensabile per realizzare la riforma dei trattati comunitari, sulla base di decisioni unanimi da assumere ai sensi dellâ??art. 236 del Trattato CE, divenuto poi lâ??art. 48 del Trattato U.E..
Con la Dichiarazione di Laeken si è deciso di ricorrere per la seconda volta al metodo della Convenzione â?? dopo la buona prova fornita dalla prima Convenzione, che aveva consentito la definizione della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei, approvata dal Consiglio europeo di Biarritz nellâ??ottobre 2000 e proclamata a Nizza due mesi dopo â?? e di precisare i quesiti in ordine ai quali essa avrebbe dovuto dare risposte adeguate in un anno di lavoro, con lâ??approvazione di un testo di riforme istituzionali nel quale si potesse intravvedere la realizzazione di una Costituzione europea.
La Convenzione si è riunita per la prima volta a Bruxelles nellâ??aula del Parlamento europeo il 28 febbraio 2002 con la partecipazione dei rappresentanti del Parlamento europeo (16), della Commissione europea (2), dei Parlamenti (30) e dei governi (15) degli Stati membri â?? oltre ai rappresentanti del Comitato delle Regioni (3), del Comitato Economico e sociale (3) e del Mediatore europeo â?? nonché dei delegati  dei Parlamenti e dei governi dei tredici Paesi interessati allâ??allargamento, in modo da coinvolgere, nelle decisioni di natura costituzionale da adottare, anche gli Stati candidati allâ??adesione.
Nel momento previsto per la conclusione dei lavori della Convenzione si è deciso a Laeken che il Presidente della Convenzione â?? scelto nella persona dellâ??ex presidente della Repubblica francese, Valery Giscard dâ??Estaing, affiancato da due Vicepresidenti, il socialista italiano Giuliano Amato e il popolare belga, ex Presidente del Consiglio, Jean Luc Dehaene, â?? avrebbe dovuto riferire sui risultati raggiunti al Consiglio europeo e il testo approvato dalla Convenzione sarebbe stato successivamente sottoposto allâ??esame della Conferenza intergovernativa, appositamente convocata per lâ??approvazione finale.
I lavori della Convenzione sono stati prorogati fino al 30 giugno 2003 e il Consiglio europeo di Salonicco del 19/20 giugno 2003 ha preso atto del rapporto presentato dal Presidente della Convenzione, che ha accompagnato il testo del Trattato costituzionale: così, durante il semestre di presidenza greca, sono stati compiuti due atti di grande rilevanza per lâ??Unione europea, il 16 aprile lâ??approvazione, ad Atene, del Trattato di adesione dei Paesi candidati allâ??allargamento e il 19 giugno, a Salonicco, la presa dâ??atto del testo del Trattato-Costituzione per lâ??istituzione della Costituzione europea.
Tale Trattato consta di quattro parti.La prima parte, a carattere eminentemente costituzionale, consta di sessanta articoli, definisce lâ??Unione, i suoi valori, i suoi obiettivi, la ripartizione delle competenze, i caratteri e la composizione delle istituzioni, gli strumenti dâ??azione, il quadro finanziario e le misure relative allâ??appartenenza allâ??Unione. La seconda parte contiene la Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei. La terza parte specifica le politiche dellâ??Unione. La quarta parte stabilisce le disposizioni transitorie e finali del Trattato.
In effetti, i lavori della Convenzione si sono conclusi il 13 giugno 2003, con unâ??ulteriore breve proroga ai successivi giorni 9 e 10 luglio per mettere a punto alcuni emendamenti di carattere prevalentemente tecnico.
Nonostante sia stato eliminato dal Preambolo il riferimento al modello federale, il che costituisce un elemento di per sé assai negativo circa la volontà di dare effettivamente vita ad unâ??Unione di carattere federale, il lavoro della Convenzione deve essere considerato sostanzialmente positivo, confermando così anzitutto la validità del metodo della Convenzione per la partecipazione ad essa delle diverse componenti. Deve essere valutata senzâ??altro rilevante la realizzazione di un testo unitario senza possibilità di opzioni â?? che pure erano possibili â??,  il che dovrebbe facilitare lâ??approvazione finale del testo del Trattato-Costituzione da parte della Conferenza intergovernativa che ci si augura non stravolga nè modifichi sostanzialmente le proposte della Convenzione.
Anche se non si è purtroppo tenuto sufficientemente conto, come certamente avrebbe meritato, del testo presentato nel dicembre 2002 dal presidente Prodi â?? che ha operato con tanto impegno e grande competenza come Presidente della Commissione di Bruxelles â??, le soluzioni di carattere istituzionale adottate possono essere considerate nel complesso valide sia per quanto riguarda la composizione della Commissione e lâ??elezione del suo Presidente da parte del Parlamento europeo â??tenuto conto dei risultati delle elezioniâ?, sulla base di una proposta del Consiglio europeo, sia per quanto concerne lâ??elezione di un chairman alla presidenza del Consiglio europeo per un periodo di due anni e mezzo rinnovabile, eliminando così il criterio della semestralizzazione, che ormai ha fatto il suo tempo. Importanti: sono lâ??attribuzione allâ??Unione della personalità giuridica e la possibilità che essa possa aderire alla Convenzione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, consentendole  così di adire anche alla Corte di Strasburgo oltre che alla Corte di giustizia dellâ??Unione, che, come è noto,  ha la sede a Lussemburgo, per rendere più completa la giustiziabilità degli atti delle Istituzioni comunitarie.
Ã? molto importante che sia stata inserita nel testo del Trattato-Costituzione la Carta dei Diritti fondamentali tenuto conto  soprattutto del fatto che il Consiglio europeo di Nizza non era stato in grado di decidere di incorporarla nel testo dei trattati.
Tra i punti più significativi va sicuramente considerato quello relativo alla soluzione adottata per il responsabile della politica estera e di sicurezza, con lâ??istituzione della figura del Ministro degli affari esteri, nominato dal Consiglio europeo, che diviene anche Vicepresidente della Commissione, con competenze anche per le relazioni esterne dellâ??Unione, ora attribuzione propria della Commissione europea.
Considerazione positiva merita anche la soluzione prevista per le cooperazioni rafforzate, in particolare per quanto riguarda la politica estera e la sicurezza, in precedenza escluse, perché proprio in unâ??Unione allargata il ricorso alle cooperazioni rafforzate costituisce una possibilità concreta, anche sulla base di esperienze già realizzate ante litteram, come nel caso della Convenzione di Schenghen ed in quello dellâ??attuazione dellâ??Unione economica e monetaria, in cui si sono adottate soluzioni più avanzate da parte di alcuni Paesi, lasciando comunque agli altri la possibilità di aderire succesivamente alle iniziative intraprese.
Lâ??Unione europea costituisce una realtà unitaria come spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con un assetto comunitario che riceve maggiore forza di coesione in quanto prevede, anche se presumibilmente con una soluzione in concreto non utilizzabile, il diritto di recesso, che consente agli Stati membri di sottolineare inequivocabilmente la volontarietà permanente delle scelte che li concernono, non soltanto con riferimento a quella iniziale. Si tratta di dare attuazione ad unâ??agorà che sottolinei lâ??identità europea e accentui il processo unitario progressivo di un demos comune all'Europa ormai tutta unificata, nella prospettiva futura di una partecipazione all'Unione europea anche dei Paesi balcanici occidentali, a cominciare dalla Croazia.
Sono da valutare positivamente alcune soluzioni adottate dalla Convenzione in relazione al rigetto di proposte che erano state presentate nel corso dei suoi lavori come quella di una diversa denominazione rispetto a quella, ormai consolidata, di Unione europea, della previsione di uno straordinario Congresso dei popoli â?? che sarebbe stato costituito da rappresentati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali â??, di una possibile formazione â??pesanteâ? del Consiglio europeo con un vicepresidente ed una serie di competenze organiche, mentre ora la soluzione adottata riguarda la presenza di un chairman che diriga i lavori del  Consiglio europeo.
I punti più negativi tra le soluzioni adottate riguardano il mantenimento in troppi casi di decisioni da adottare allâ??unanimità, la procedura di ratifica â?? che non ha previsto quel referendum popolare da svolgersi contemporaneamente in tutti gli Stati membri che era stato da più parti proposto - e soprattutto quella di revisione, che non ha modificato le vigenti procedure che affidano tale competenza alla Conferenza intergovernativa che decide allâ??unanimità, senza attribuire al Parlamento europeo, come richiesto dalla Commissione costituzionale del Parlamento europeo, allâ??epoca presieduta dallâ??on. Giorgio Napolitano, il potere di codecisione costituzionale, anche se è prevista la possibilità di ricorrere ancora allâ??esperienza di una Convenzione nel quadro delle competenze di revisione del testo di Trattato-Costituzione.
Nel complesso, dunque, il giudizio che si può formulare sul testo di Trattato per la Costituzione europea â?? Trattato dal punto di vista formale, Costituzione sul piano sostanziale â?? è largamente positivo. Quanto allâ??avvicinamento delle istituzioni dellâ??Unione ai cittadini, nonostante i rilievi pessimistici dellâ??Eurobarometro, occorre osservare che la Convenzione ha lavorato in piena trasparenza, che il Presidente, i Vicepresidenti e molti membri della Convenzione hanno rilasciato interviste alla stampa e pubblicato numerosi articoli, che la Convenzione ha ricevuto migliaia di proposte da associazioni, enti, cittadini, che si sono svolti un Forum della società civile ed una Convenzione dei giovani, mentre molte iniziative sono state assunte in tutti i Paesi dellâ??Unione, soprattutto su proposta del Movimento europeo.
La nostra valutazione era che la Conferenza intergovernativa approvasse senza modifiche il progetto della Convenzione: così non è stato, ma, dopo il fallimento della presidenza italiana a causa dellâ??irrigidimento di Spagna e Polonia sul numero dei voti attribuiti a tali Paesi nel Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni spagnole tali obiezioni sono state ritirate e, nonostante le negative posizioni inglesi, la presidenza irlandese è riuscita a far approvare il nuovo testo del Trattato il 18 giugno scorso.
Eâ?? importante giudicare prositivamente il risultato raggiunto e, nella speranza di rapide e positive ratifiche, occorre salutare la firma della Convenzione a Roma il 29 ottobre prossimo come una vera, grande occasione storica, che premia soprattutto la fedeltà del Presidente Ciampi alla migliore tradizione europeistica dellâ??Italia.

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