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Articolo 21 - Editoriali
Costituzione europea, diritti e informazione
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di Elda Brogi

Il Trattato costituzionale che verrà firmato il prossimo 29 ottobre a Roma è lâ??ultimo atto, in termini cronologici, di un processo â??costituenteâ? europeo che dura ormai da decenni e che progressivamente ha reso sempre più stabile ed effettivo il mercato europeo dei beni e dei servizi, il diritto di stabilimento dei cittadini, la libera concorrenza, la circolazione di persone e di capitali, la struttura di governo della Comunità, la cittadinanza europea.

Dai Trattati degli anni Cinquanta ad oggi, il diritto comunitario ha profondamente influito
sul diritto interno e sulle istituzioni degli stati membri, ha profondamente segnato le abitudini e la mentalità delle nuove generazioni ed ha garantito la pace allâ??interno dei confini comunitari.

Anche lâ??Euro stesso, non appena sarà assorbita lâ?? ondata furba e speculativa che ci ha reso più poveri, sarà valutato come misura precisa del grado di competitività e di â??normalitàâ? del nostro Paese. In fondo lâ??ultima vicenda del costo del vaccino antinfluenzale in Europa dovrebbe farci riflettere sulle â??potenzialità inespresseâ? di questa moneta unicaâ?¦

Nonostante si parli ancora di â??deficit democraticoâ? nelle istituzioni europee, la stessa struttura di governo della Comunità è in parte evoluta coi Trattati e da ultimo con il Trattato costituzionale verso modelli che prevedano un qualche elemento di effettiva responsabilità politica della Commissione europea verso il Parlamento, organo rappresentativo, ma relegato nel ruolo di spettatore delle politiche scelte da Commissione e Consiglio. La stessa vicenda della Commissione Barroso in fondo asseconda la tendenza ad una maggiore politicità del rapporto Parlamento-Commissione e, quindi, va salutata positivamente se si crede nella necessità un ruolo più incisivo dellâ??organo rappresentativo della Comunità.

E se fino ad adesso la Comunità europea è stata soprattutto concorrenza e mercato liberi, nonostante le riserve sulla democraticità della â??forma di governo europeaâ?, il nuovo Trattato costituzionale segna senza dubbio un passo in avanti nel riconoscimento di parametri per la tutela dei diritti, in particolare grazie allâ??inserimento nel Trattato, come Parte II, della Carta dei diritti fondamentali, elaborata nel 2000 dalla precedente Convenzione. La cosiddetta Carta di Nizza era stata proclamata solennemente, ma, comâ??è noto, non era stata inserita nei Trattati.
Gran parte degli articoli contenuti in questa II Parte del Trattato costituzionale, a dire il vero, riguardano diritti che sono già abbondantemente tutelati dai singoli ordinamenti costituzionali degli stati membri. Il Trattato considera principi generali del diritto dellâ??Unione anche i diritti sviluppati nelle tradizioni costituzionali statali.

La Carta prevede due articoli sulla libertà di pensiero (II-70 della Costituzione, il vecchio art 10 della Carta) e sulla libertà di espressione e dâ??informazione (II-71, vecchio art 11).
Secondo questâ??ultimo articolo, ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
Il secondo comma dellâ??articolo afferma, poi, che â??La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettatiâ?.

Le disposizioni della Carta, quindi anche gli articoli sulla libertà di informazione, si applicano alle istituzioni dellâ??Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come agli stati membri nellâ??attuazione del diritto dellâ??Unione. Sia istituzioni che stati membri devono rispettare e promuovere questi diritti nel rispetto delle competenze conferite allâ??Unione da altre norme del Trattato costituzionale.
Va sottolineato che lâ??inserimento della Carta nel Trattato costituzionale non comporta alcuna modifica delle competenze dell'Unione così come definite dal Trattato stesso.

Il Trattato costituzionale prevede che lâ??Unione aderisca alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellâ??Uomo (CEDU) e delle libertà fondamentali e che tale adesione non modifichi comunque le competenze dellâ??Unione per come sono previste nel Trattato. I diritti garantiti dalla CEDU (insieme ai diritti risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri di cui sopra) fanno parte del diritto dellâ??Unione europea, in qualità di principi generali.

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