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di Marco Bazzoni*
Il Governo Berlusconi l'ha camuffata molto bene,ma il comma 3 bis dell'art 18, inserito nel Decreto Legislativo 106/09 (decreto correttivo al Dlgs 81/08), contiene la nuova norma salva manager: non è stata cancellata, è stata semplicemente riscritta:
All'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando
l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la
mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti."
La nuova norma non è sfacciata come la precedente, ma da spazio a manovre e cavilli a favore dei manager.
Questa materia non aveva bisogno di regolazione. Gli art 19, 20, 22, 23, 24 e 25 fanno riferimento agli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medici competenti.
* Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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