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Articolo 21 - Editoriali
Editoria. interrogazione Vincenzo Vita su tariffe postali
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di redazione

Pubblichiamo di seguito l'interrogazione del sentaore Vincenzo Vita in merito alle traiffe postali  per l'editoria: 

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, ha introdotto nell'ordinamento italiano una serie di agevolazioni tariffarie postali finalizzate a sostenere la copertura parziale dei costi sostenuti dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), dalle imprese editrici di libri, dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e dalle associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento per le spedizioni di prodotti editoriali, nonché da parte di sindacati, di associazioni professionali di categoria e di associazioni d'arma e combattentistiche, per la spedizione dei bollettini dei propri organi direttivi;
il medesimo decreto-legge ha stabilito che l'ammontare delle predette tariffe agevolate viene determinato con apposito decreto ministeriale, anche in funzione del rispetto del limite di spesa previsto, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie;
in attuazione di quanto previsto dal predetto decreto-legge, il decreto del Ministro delle comunicazioni del 13 novembre 2002 ha fissato la tariffa base, fino a 200 grammi, pari a 0,2830 euro e quella agevolata pari a 0,1245 euro a copia per le spedizioni effettuate dagli editori iscritti al ROC, mentre per gli editori non profit la tariffa base è stata fissata a 0,0785 euro e quella agevolata a 0,615 euro;
con l'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le tariffe agevolate stabilite dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 13 novembre 2002 sono state aumentate del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad un milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori al milione di euro;
con l'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è stato stabilito che, nelle more della liberalizzazione dei servizi postali e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dal 31 luglio 2009, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane SpA nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, "è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore";
per tali prodotti, pertanto, lo Stato si assume l'onere di versare a Poste italiane SpA la differenza tra il costo unitario delle spedizioni e la tariffa agevolata pagata dagli editori;
considerato che:
in base a quanto previsto dall'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la tariffa riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore che pratica la società Poste italiane SpA è inferiore a 0,18 euro a copia;
con il recente decreto interministeriale del 30 marzo 2010, senza alcun preavviso, le tariffe agevolate per l'editoria, previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, sono state improvvisamente sospese senza alcun preavviso ai beneficiari,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno indotto il Governo a sospendere le tariffe postali agevolate per l'editoria previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353;
quali siano le ragioni per le quali non abbia applicato le disposizioni previste dall'articolo 59, comma 4, della legge n. 99 del 2009, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
se non ritenga inopportuno che alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro venga ora applicata la tariffa base prevista per gli editori iscritti al ROC pari a 0,2830 euro e non più quella base finora fissata pari a 0,0785 euro;
se si intenda emanare un nuovo decreto ministeriale che, superando le previsioni del decreto interministeriale del 30 marzo 2010, garantisca ai legittimi beneficiari il riconoscimento di adeguate agevolazioni tariffarie postali e la continuità operativa di circa 8.000 testate, molte delle quali altrimenti destinate alla chiusura definitiva.

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