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di redazione*
La responsabilità dell'appaltatore per l'infortunio sul lavoro non esclude quella del datore-committente. Lo precisa la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 37600/10.
Il caso
E' stato accolto il ricorso del Pm: sbaglia il Gup quando riversa ogni colpa sul lavoratore, quasi sia stata la sua condotta imprudente l'unica causa del sinistro. Insomma, se il lavoratore, titolare della ditta al quale erano stati affidati i lavori di ristrutturazione del fabbricato, avesse rispettato le prescrizioni del materiale d'uso della macchina, la gru non si sarebbe ribaltata provocando la sua morte.
Se è vero che l'esenzione del datore di lavoro-committente, ex articolo 7 comma 3 del D.Lgs 626/94 dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi quando si tratta di pericoli «specifici propri dell'attività di imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi», opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, è altrettanto vero che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente a una sua omissione colposa.
*tratto da La Stampa
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