Clicca qui per il nuovo sito di Articolo 21 »
Ricerca con Google
Web articolo21.info
 
 
Articolo 21 - Editoriali
Ddl stabilità. intervento in aula di Vincenzo Vita
Condividi su Facebook Condividi su OKNOtizie Condividi su Del.icio.us.

di redazione

Signor Presidente, signori relatori, colleghe e colleghi, sono qui a denunciare la presenza di un curioso comma, il comma 11 dell'articolo 1 di un provvedimento che, naturalmente, nel suo complesso, è una sorta di mosaico improvvisato, un latinorum, un "blob" in cui c'è di tutto un po'. Tra questo «tutto oppure un po'» c'è anche questo comma e mi piacerebbe che qualcuno del Governo - saluto il Ministro e il Sottosegretario - spiegasse, in poche parole, perché.

Il mio intervento raccoglie un grido di dolore, se posso permettermi, persino di varia o persino di nessuna coloritura politica. Il mondo dell'emittenza locale si ritiene oltraggiato da questo comma che, in poche righe, porta con sé tre conseguenze letali per il mondo dell'emittenza stessa. Quali sono queste tre conseguenze?
Anzitutto, dopo anni di fatica aggregativa da parte di tante emittenti - e credo tutti voi ne abbiate contezza - per costituire syndication e network, tanto più in presenza del passaggio alla trasmissione digitale, assai più complicata e costosa, qui - credo l'unica volta nel mondo, in una norma - si inserisce una strana, una curiosa definizione, e cioè si parla di «valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali». Che cosa vuol dire per un'emittente, se non, leggendo in sequenza - così sono nel bene e nel male le norme, come ben sapete, ed è questo il secondo aspetto -, che si fa riferimento alla redistribuzione delle frequenze nel passaggio al digitale (quello che viene chiamato il dividendo digitale)?
Traducendo, cosa è accaduto? Che per un passato regolamento, solo parzialmente poi superato dall'Autorità per le comunicazioni e dal Ministro dello sviluppo economico, mentre per il passaggio delle frequenze (eccedenti) alle telecomunicazioni (telefonia, cellulari e quant'altro) si fa una vera asta - e meno male, perché come sapete è una delle possibilità di recupero finanziario di questa stessa manovra -, per l'emittenza si è usata una terminologia un po' intraducibile dall'inglese, un maquillage, che si chiama beauty contest, per dire che non vi sarà l'asta. Tradotto con qualche malignità: chi c'è, c'è; chi non c'è, non c'è.
La bizzarria vuole che proprio le emittenti locali che hanno fatto un grande sforzo per affrancarsi da una versione più antica, a volte minoritaria, e diventare vere imprese culturali e di comunicazione, nel senso crossmediale, si trovino ora ricacciate in una sorta di angolo. È la storia per cui in quasi tutte le Regioni vi sono state persino laiche, pacifiche sommosse: richieste di incontri, di tavoli. Quanti parlamentari ne avranno avuto già richiesta?
Terzo argomento. Il comma 11 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2464 ci fa venire un dubbio. Come sapete, in questo mondo televisivo le sanzioni sono quasi un optional - e non faccio riferimenti a casi o vicende anche recenti - mentre per l'emittenza locale non è così: secondo il vecchio criterio del "Robin Hood alla rovescia", bisogna essere molto forti con i deboli e debolucci con i forti. In tale comma si fa infatti riferimento all'articolo 52, comma 3, del Testo unico della radiotelevisione, che è molto duro e arriva anche alla revoca dell'autorizzazione a trasmettere, o comunque alla riduzione delle quantità delle frequenze. Insomma, è un bel regalo - io parlerei di conflitto d'interessi, ma chiamatelo come volete - ai grandi gruppi, a svantaggio dell'emittenza locale. Chiedo formalmente, anche a nome del mio Gruppo, che vi sia da parte del Governo e del relatore una risposta su tale argomento. Si tratta di una svista, di un eccesso giuridico? Chissà. Forse è bene chiarirlo, per il bene dell'emittenza.

Letto 1281 volte
Dalla rete di Articolo 21