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Articolo 21 - Editoriali
Biopower, le dichiarazioni di Verazzo inchiodano Verazzo: archiviata la querela contro il giornalista Enzo Palmesano
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di Rosa Parchi*

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, dott.ssa Paola Russo, accogliendo la richiesta in tal senso del pubblico ministero, dott.ssa Ivana Fulco, ha archiviato la querela per diffamazione a mezzo stampa presentata dall’imprenditore della Biopower di Pignataro Maggiore (CE), Tommaso Verazzo, contro il giornalista Enzo Palmesano. È stato prosciolto, di conseguenza, anche l’ex direttore responsabile del quotidiano “Giornale di Caserta” Giuseppe Venditto, quest’ultimo accusato di omesso controllo. La decisione del giudice delle indagini preliminari è stata assunta a seguito della camera di consiglio che era stata convocata per valutare la opposizione del querelante Tommaso Verazzo, assistito dall’avvocato Vincenzo Alesci, presentata avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Alla camera di consiglio le ragioni – rivelatesi fin dall’inizio del tutto infondate – del querelante Tommaso Verazzo erano state illustrate dall’avvocato Antonio Lupi, intervenuto per delega dell’avvocato Vincenzo Alesci. Il giornalista Enzo Palmesano, invece, aveva nominato come suo difensore di fiducia l’avvocato Salvatore Piccolo di Luigi (con studio legale in Sparanise) che – essendo nella stessa giornata impegnato in una causa al Foro di Roma – aveva delegato per la camera di consiglio davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli l’avvocato Cesare Amodio, una delle figure più note e stimate tra i penalisti del Foro partenopeo.

Enzo Palmesano e l’avvocato Cesare Amodio si sono ritrovati fianco a fianco in un processo per diffamazione a mezzo stampa dopo quasi undici anni, mentre nell’ultimo decennio il giornalista – oggetto di una minacciosa valanga di querele infondate per presunte diffamazioni - è stato come è noto sempre difeso vittoriosamente dall’avvocato Salvatore Piccolo di Luigi. Nel dicembre del 2000 l’avvocato Cesare Amodio aveva difeso ugualmente con successo Enzo Palmesano davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Benevento ottenendo l’archiviazione di una querela presentata dell’imprenditore Carlo Catone (punto di riferimento della Parmalat e amico di Calisto Tanzi) il quale aveva accusato il giornalista di avere “accostato” il nome dello stesso Catone “alla camorra” in un articolo del 1999 pubblicato dal quotidiano “Corriere di Caserta”.

Va anche ricordato che lo stesso avvocato Cesare Amodio è stato il difensore di parte civile del coraggioso giornalista napoletano Arnaldo Capezzuto nel processo per minacce a carico di esponenti della famiglia Giuliano del quartiere di Forcella, ottenendo la condanna degli imputati Luigi Giuliano (2 anni e 6 mesi di reclusione) e della moglie Carmela De Rosa (2 anni e due mesi), genitori di Salvatore Giuliano, quest’ultimo condannato quale autore dell’omicidio di Annalisa Durante avvenuto nel 2004.

La querela di Tommaso Verazzo – poi arrestato nell’ambito di un’inchiesta del valoroso pubblico ministero della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dott. Maurizio Giordano, sulla società Biopower - ruota intorno alla vicenda della centrale cosiddetta “a biomasse”, in realtà un inceneritore sotto mentite spoglie sponsorizzato dall’ex sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, quest’ultimo per altri fatti attualmente in carcere con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per collusioni con il clan Lubrano-Ligato. E proprio nell’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’ex sindaco Magliocca vi sono le dichiarazioni di Tommaso Verazzo depositate dall’avvocato Cesare Amodio nel corso della camera di consiglio, dichiarazioni che confermavano la veridicità dell’articolo di Enzo Palmesano oggetto di querela. Insomma, con un magistrale e beffardo colpo di teatro, l’avvocato Cesare Amodio ha sconfitto il querelante Tommaso Verazzo usando le stesse dichiarazioni a verbale dell’imprenditore della Biopower.
Ecco di seguito il testo integrale della ordinanza di archiviazione:

“Il Gip dott.ssa Paola Russo, letta la richiesta di archiviazione avanzata dal pm nell’ambio del procedimento a carico di Palmesano Vincenzo e Venditto Giuseppe (per il reato di cui all’articolo 595 Codice penale), osserva: Il procedimento trae origine dalla denunzia-querela proposta, in data 5 luglio 2007, da Verazzo Tommaso contro i predetti che, nelle rispettive qualità, avrebbero divulgato, con la pubblicazione sul quotidiano “Giornale di Caserta” (in data 28 giugno 2007) notizie lesive dell’onore e della dignità del predetto Verazzo. In particolare, nell’articolo pubblicato dal citato quotidiano – con il titolo “Summit Ligato-Verazzo alla villa bunker” - si riferiva di un incontro avvenuto, il 28 maggio 2007 presso la villa bunker sequestrata al boss Raffaele Ligato, tra Pietro Ligato e altre persone tra cui una verosimilmente identificata nel Verazzo Tommaso.

Ciò posto si ritengono condivisibili le argomentazioni poste dal pubblico ministero a fondamento della richiesta di archiviazione in esame non essendo obiettivamente percettibile il carattere offensivo e/o lesivo dell’altrui reputazione delle espressioni riportate nell’articolo oggetto delle doglianze del Verazzo. Piuttosto può ragionevolmente ritenersi operante la scriminante del diritto di cronaca esercitabile, notoriamente, anche allorché sia lesiva dell’altrui reputazione, purché la notizia riporti dati veri e sia formalmente ‘civile’ oltre che oggettivamente satisfattiva di un interesse pubblico alla divulgazione. Nel caso di specie certamente il dato storico dell’incontro è aderente al vero e non negato dallo stesso Verazzo. Sovvengono, al riguardo, le dichiarazioni della medesima parte lesa che – come emerge dal verbale di dichiarazioni prodotto dalla difesa degli indagati – ha riferito di un incontro, nel maggio del 2007 con Pietro Ligato nei pressi della anzidetta villa, pur rimarcando il carattere occasionale dell’incontro e riconducendolo a causali del tutto estranee a cointeressenze camorristiche.

La veridicità del fatto storico riportato dall’articolo oggetto di querela ex se mina la fondatezza delle doglianze di parte opponente. Superfluo indugiare sull’interesse pubblico della notizia attesa anche la pertinenza del fatto narrato all’interesse della collettività. D’altra parte il tenore complessivo dell’articolo di stampa non appare offensivo della reputazione nonostante la ‘suggestione’ del titolo dell’articolo; invero nel testo si pongono come mero punto di domanda i motivi sottesi all’incontro (‘...che cosa avessero da dirsi il boss Pietro Ligato e l’imprenditore Tommaso Verazzo... alla vigilia del grande affare dell’inceneritore è ovviamente oggetto di curiosità...’) che, non a caso, è stato oggetto d’indagini. L’anzidetto carattere suggestivo, non assume ex se significato di valenza diffamatoria non implicando automaticamente ed univocamente un’accusa.

Esclusa, dunque, la falsità della dichiarazione e della notizia, si rileva che, nel caso in esame siano stati rispettati i classici requisiti dell’interesse pubblico della notizia, della continenza formale (ovvero della correttezza formale dell’esposizione) e dall’attualità, intesa come contiguità cronologica tra la ‘denuncia’ e la pubblicazione di sintesi dell’occorso ossia i limiti che rappresentano, ad un tempo, il contenuto e l’ambito di esercizio del diritto di informazione, di critica e di denuncia. Conseguentemente, non potendo revocarsi in dubbio che i fatti riportati negli articoli richiamati rivestano oggettivo interesse per l’opinione pubblica; che i fatti medesimi siano stati riferiti con correttezza formale senza inutili e ridondanti eccessi e, vieppiù, senza aggressione dell’interesse morale della persona, la richiesta del pm di archiviazione va accolta. Per questi motivi dispone l’archiviazione del procedimento”.

Di grande interesse anche le motivazioni con le quali il pubblico ministero dottoressa Ivana Fulco aveva chiesto l’archiviazione della querela di Tommaso Verazzo:

“A giudizio del pm Ivana Fulco, Palmesano aveva semplicemente esercitato un sacrosanto “diritto di cronaca. Come è noto – aggiungeva il pm – il diritto di cronaca giornalistica è un diritto pubblico soggettivo ricompreso in quello più ampio concernente la libera manifestazione del pensiero e di stampa previsto dall’articolo 21 della Costituzione. Tale diritto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (...) può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell’altrui reputazione solo se risultino rispettati quei determinati limiti puntualizzati dalle numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità. In particolare, l’esercizio al diritto all’informazione garantito dal nostro ordinamento deve, ove leda l’altrui reputazione, soddisfare le seguenti tre condizioni: utilità sociale dell’informazione, verità dei fatti esposti, forma ‘civile’ dell’esposizione.

In altri termini affinché operi la scriminante occorre che la notizia pubblicata sia vera, che esista un interesse pubblico alla sua divulgazione in relazione alla sua rilevanza, cosiddetta pertinenza, e che la detta informazione si mantenga nei limiti dell’obiettività e sia espressa in termini non offensivi dell’altrui onore, cosiddetta continenza. Nel caso che ci occupa, a parere della scrivente, appaiono rispettati tutti i limiti sopra descritti. Ed invero il cronista risulta essersi mantenuto aderente alla verità storica dei fatti essendosi limitato a riferire un avvenimento realmente accaduto.

Di sicuro, poi, si tratta di una notizia che riveste oggettivamente un interesse per l’opinione pubblica, essendo un avvenimento pertinente la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, ragion per cui la sua conoscenza e quindi la intromissione nella sfera privata appare giustificata perché necessaria alla formazione della pubblica opinione. Infine, dalla valutazione dell’insieme dell’articolo, sia in relazione al testo letterale sia considerando il complesso dell’informazione rappresentata dal testo, dal titolo, dalle immagini, risulta che la notizia sia stata riportata nella sua obiettiva consistenza e verità con un linguaggio corretto che non trasmoda in apprezzamenti che rivelino l’intento di aggredire l’altrui reputazione e con volontà denigratoria. Infatti, non appaiono utilizzati toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati, non vi sono insinuazioni, accostamenti suggestionanti per il lettore, sottintesi o drammatizzazione della notizia, sembrando, piuttosto, l’esposizione chiara e non eccedente lo scopo informativo da conseguire”.

*Articolo pubblicato da “Pignataro Maggiore News”

blog di giornalismo investigativo

curato da Davide De Stavola
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