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Articolo 21 - Editoriali
La Procura Nazionale sulla sicurezza del lavoro e il problema della decennalitĂ 
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di Magistrati del gruppo Sicurezza del Lavoro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tor

Documento

   1. Le leggi italiane offrono strumenti potenzialmente efficaci a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Perché allora tanti infortuni sul lavoro e tante malattie professionali?
Il fenomeno che più caratterizza è la concreta disapplicazione delle leggi.
Una causa è la carenza nei controlli. Sotto questo angolo visuale, occorre, in particolare, porre in risalto senza falsi pudori le lacune che minano l’intervento della magistratura nel settore della sicurezza del lavoro.
In alcune parti del nostro Paese, i processi in materia di sicurezza del lavoro proprio non si celebrano; in altre, si celebrano, ma spesso con tale lentezza da arrivare alla prescrizione del reato.
La conseguenza è devastante: si sviluppa l’idea che le regole esistono, ma possono essere violate senza incorrere in effettive responsabilità.
Pressante è l’esigenza di dare finalmente una concreta risposta alle istanze di giustizia che provengono dal mondo del lavoro, e, a questo scopo, di pensare una nuova organizzazione giudiziaria che valga a garantire interventi sistematici e coerenti su tutto il territorio nazionale a protezione anche in fase preventiva della sicurezza sul lavoro. Una organizzazione altamente specializzata, e non quindi frammentata nelle tante procure della repubblica (sovente di ridotte dimensioni) attualmente istituite in Italia.
Sotto questo aspetto, sono significativi i criteri organizzativi che una consolidata specializzazione ha consentito di porre in atto, a vantaggio di una efficace e rapida gestione dei procedimenti penali interessati:

• partecipazione personale del P.M. ai sopralluoghi

• in indagini più complesse, formazione di un gruppo di ispettori per l’esame e la catalogazione (su supporto informatico) dei documenti sequestrati o acquisiti, e delle risultanze dibattimentali, anche in vista di una efficace presentazione davanti al GUP e al GD

• predisposizione e aggiornamento di elenchi di C.T. per le diverse specializzazioni (indispensabili anche per un loro rapido reperimento durante le prime indagini)

• nomina immediata dei C.T. anche in vista di una loro attiva partecipazione ai primi accertamenti

• presenza dei C.T. agli atti (sopralluoghi, perquisizioni, sommarie informazioni, udienze)

• instaurazione di un rapporto costante con i C.T.: riunioni periodiche e congiunte con i C.T. delle diverse materie (tecnica, medica, epidemiologica, societaria), sia per sollecitare indicazioni e orientamenti utili per lo svolgimento delle indagini, sia per far comprendere le esigenze probatorie, sia per garantire coerenza e scambio di informazioni, sia per accelerare il deposito delle C.T. (e magari di relazioni interlocutorie)

• trattazione unitaria di più casi di malattie professionali per ciascuna azienda

• iscrizione e trattazione separate delle contravvenzioni antinfortunistiche rilevate in occasione dell’inchiesta infortunio (o malattia professionale)

• acquisizione sistematica e analisi di fondamentali documenti aziendali quali il documento di valutazione dei rischi, il piano di sicurezza e coordinamento, il DUVRI, il modello di organizzazione e di gestione

• accertamento delle eventuali responsabilità dell’organizzazione committente nei lavori in appalto e nei cantieri temporanei o mobili

• partecipazione del P.M. di primo grado al giudizio di appello

• indagine epidemiologica (in particolare in determinate aziende a rischio cancerogeno)

• interscambio dei protocolli d’indagine e delle esperienze acquisite tra procure della repubblica (anche con riguardo a società con più stabilimenti in zone diverse)

• rapporti costanti con gli organi di vigilanza

• momenti di formazione congiunta di magistrati e ispettori (argomenti tecnici, interpretazione delle norme, attività di P.G.)

• valorizzazione degli artt. 437 e 449 c.p.

   2. Lungi dal porre in atto misure atte a privilegiare la specializzazione, stanno ricevendo attuazione provvedimenti di segno diametralmente opposto.
L’art. 19 del D.Lgs. n. 160/2006, come modificato dalla L. n. 111/2007,  intitolato “Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio”,  stabilisce:
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore con proprio regolamento tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni, il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.
2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.
2-bis. Il magistrato che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio viene assegnato ad altra posizione tabellare o altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.
In attuazione di tale norma, il Consiglio Superiore della Magistratura ha emanato con deliberazione del 13 marzo 2008 il Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111. L’art. 5 di tale Regolamento, recante la “normativa transitoria”, dispone:

1. Il periodo di permanenza trascorso nello svolgimento di funzioni giudicanti nella stessa posizione tabellare prima dell’entrata in vigore della presente normativa si calcola ai fini del computo del periodo massimo di permanenza.
…..
5. Ai magistrati che svolgono funzioni requirenti, ad eccezione di quelli addetti alla D.D.A., il termine decennale previsto dall’art .2 del presente Regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore ma il periodo di permanenza trascorso nel medesimo gruppo di lavoro prima dell’entrata in vigore della presente normativa si calcola a partire dal 31 dicembre 2001 ai fini del computo del medesimo termine massimo decennale.

   3. Nel quadro normativo sopra descritto, si produrrà una conseguenza dirompente:  che, alla scadenza del 31 dicembre 2011, gruppi di lavoro altamente specialistici come quello operante nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro  sono destinati a perdere contemporaneamente professionalità maturate in anni di laborioso addestramento.
Esemplare è il caso della Procura della Repubblica di Torino: alla fine del 2011, ben sei sui nove Sostituti del Gruppo “Sicurezza del Lavoro” dovranno lasciare tale Gruppo, ivi inclusi i Sostituti che operano nei procedimenti ThissenKrupp ed Eternit e che nell’ambito di tali procedimenti hanno ulteriormente affinato le conoscenze della materia specifica.
Il risultato è palesemente negativo: professionalità faticosamente create negli anni si disperderanno, nuovi magistrati mai occupatisi della materia dovranno per altrettanti anni essere preparati, la gestione dei procedimenti penali in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali subiranno contraccolpi  sfavorevoli sia in termini di durata del procedimento, sia in termini di efficacia degli accertamenti.

   4. Si sottolinea, d’altra parte, il monito proveniente dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che da anni richiama l’attenzione sulla  tematica della sicurezza del lavoro, materia nella quale sono richieste particolari dedizione e sensibilità, e che ha indotto, recentemente, il legislatore ad assicurare ai processi in tale  materia la priorità assoluta ex art.132 bis norme att. c.p.p. , nonché l’aggravamento delle sanzioni  e la modifica dei termini di prescrizione, che risultano raddoppiati anche ex L. n. 125/2008.


   5. Una proposta a proposito della decennalità è quella di introdurre un’apposita modifica alla normativa vigente. Abbiamo nel primo paragrafo riportato il testo dei commi 1, 2, e 2 bis,  dell’art. 19 del decreto legislativo n. 160/2006, come modificato dalla legge n. 111/2007.
Si propone la seguente norma di modifica all’art. 19 del decreto legislativo n. 160/2006:

2-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis del presente articolo non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati nella trattazione dei procedimenti penali aventi per oggetto reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza durante l’attività lavorativa.

 

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