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Articolo 21 - Editoriali
Il p.m. “avvocato della polizia” nel ddl n. 1440
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di Nello Rossi*

Mentre  il  disegno di legge sul c.d. processo breve riceve critiche argomentate, persuasive e durissime da avvocati, magistrati, giuristi e mentre è in corso la discussione  sul legittimo impedimento,  il Ministro della giustizia ha in serbo ulteriori progetti sul processo penale e sul pubblico ministero, tali da alterare definitivamente la fisionomia della giurisdizione penale.
Per fornire una sintetica informazione sulla progettata trasformazione della figura del pubblico ministero estrapolo da un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista Questione Giustizia intitolato “Avvocato della polizia?  Storia recente e minacce sul futuro del pubblico ministero” una sorta di scheda informativa sulla “deformazione” del  pubblico ministero proposta dal governo Berlusconi nel ddl n. 1440. 
 
“ E’ stato proprio Silvio Berlusconi ad indicare, alcuni anni fa,  la soluzione finale del problema “pubblico ministero”,  manifestando la sua volontà di trasformarlo in avvocato della polizia.
Intuizione risolutiva, bisogna dargliene atto, giacchè una tale metamorfosi avrebbe l’effetto di annettere all’esecutivo il concreto esercizio dell’iniziativa penale e di cancellare d’un colpo l’indipendenza operativa e l’incisività di azione del magistrato dell’accusa, riducendolo a  terminale processuale delle forze di polizia a loro volta sottoposte al comando ed all’impulso dei ministri dell’Interno, dell’Economia e della Difesa.  

Il Ministro della Giustizia si è dato carico di tradurre l’intuizione del premier inserendo nel corposo disegno di legge n. 1440  una serie di proposte specifiche sui compiti e sui poteri del pubblico ministero.
Ne emerge un pubblico ministero completamente ridisegnato rispetto all’attuale. Vediamo con quali tratti. 

Un pubblico ministero “passivo”, rallentato e gravemente  impacciato nella sua azione, poiché non potrà  più acquisire d’ufficio la notizia di reato ed attivare indagini preliminari se non in presenza di una compiuta notizia di reato proveniente dalle forze di polizia o dai privati; e ciò anche se si troverà di fronte a fatti eclatanti e di pubblico dominio . 
L’art. 3, comma 1,  lett. e) del ddl n. 1440 (d’ora innanzi ddl) riformula infatti l’art. 330 del codice di procedura penale riservando in via esclusiva alla polizia giudiziaria la ricerca delle notizie di reato e relegando il pubblico ministero al ruolo di mero recettore di informative di polizie e di denunce, referti, querele. 

Un pubblico ministero destinato a rimanere a lungo “ignaro” delle indagini che coordina , dal momento che non dovrà più essere, come oggi,  informato  “prontamente” dei risultati delle investigazioni svolte di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.

L’art. 5, comma 1,  lett. a) del ddl governativo riscrive infatti il terzo comma dell’art. 348 c.p.p. cancellando la parola “prontamente” e ponendo così nel nulla l’obbligo di tempestiva  informazione del pubblico ministero sulle attività di iniziativa della polizia.   

Un pubblico ministero “relegato nelle sue stanze”, giacchè potrà essere estromesso dagli accertamenti urgenti di cui all’art. 354 c.p.p. sui luoghi, sulle cose e sulle persone ( cioè da quegli  accertamenti che attualmente possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria solo nel caso in cui il magistrato non possa intervenire tempestivamente) rimanendo in questi casi titolare del solo potere di convalida ( così l’art. 5, comma 1, lett. b) del ddl).

Un pubblico ministero  “dimidiato” o comunque  “diminuito” nei suoi poteri  nei confronti della polizia giudiziaria.
Infatti solo le Sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le Procure opereranno ancora “alla  dipendenza e sotto la direzione” del magistrato mentre le altre forze di polizia,  investite di compiti di polizia giudiziaria,  agiranno “ sotto la direzione” del magistrato ma al di fuori di un rapporto di dipendenza funzionale ( così l’art. 3, comma 1, lett. b) del ddl che riscrive l’art. 56 c.p.p.).

Inoltre direttive e deleghe del magistrato potranno  essere inoltrate  solo per via gerarchica ai dirigenti dei servizi o delle  sezioni di polizia giudiziaria (in questi termini l’art. 5, comma1, lett d) n. 2 che interviene sull’art. 370 c.p.p.). 

Un pubblico ministero  “condizionato” perfino sul piano delle scelte processuali perché formalmente obbligato a tenere conto, nelle sue determinazioni sull’esercizio dell’azione penale, “dei risultati delle indagini della polizia giudiziaria” e quindi in difficoltà nel processo tutte le volte che egli maturi valutazioni finali anche solo parzialmente difformi da quelle della polizia
( art. 3, comma 1, lett. d) del ddl che riformula il testo dellart. 326 c.p.p.).

Un pubblico ministero operante nella più ampia incertezza nel calcolo dei tempi  delle indagini dal momento che il disegno di legge apre la strada ad un vero e proprio contenzioso (potenzialmente devastante per la sorte di molti procedimenti ) concernente l’esatto momento in cui il magistrato avrebbe dovuto iscrivere il nominativo dell’indagato nel relativo registro.

Contenzioso che  - nei frequenti casi di indagini inizialmente fluide e di incerta lettura  ex ante delle diverse posizioni soggettive e dei reati addebitabili ai diversi soggetti -  rischia di tradursi nella inutilizzabilità  di attività di investigazione e di ricerca della prova complesse e costose ( cfr. art. 6 comma 1, lett. a) del ddl che modifica l’art. 405 c.p.p. e chiama il giudice a verificare “l’iscrizione operata dal pubblico ministero” ed a determinare “ la data nella quale essa doveva essere effettuata” anche agli effetti della sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti oltre i relativi termini prevista dall’art. 407, comma 3, c.p.p). 

Un pubblico ministero integralmente soppiantato dalla polizia giudiziaria nei procedimenti per i reati per i quali si procede a citazione diretta giacchè il relativo procedimento dovrebbe essere interamente gestito dalla polizia e concluso con una relazione al pubblico ministero chiamato poi solo decidere se procedere o chiedere  l’archiviazione ( art. 7 del ddl ).

A completamento  di queste norme,  in un’ottica di verticalizzazione e di gerarchizzazione dell’intera struttura dell’ufficio del pubblico ministero:

a)  si propone di affidare al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il potere di  dirimere non meglio definite “ eccezionali situazioni di contrasto” tra diversi uffici del pubblico ministero ( art. 1, comma1, lett. d) del ddl che aggiunge questa previsione a quelle dell’art. 54 bis c.p.p. sui contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero);

b) si attribuisce all’assenso scritto del Procuratore o di un suo delegato alla richiesta di misure cautelari personali e reali il valore di requisito di ammissibilità della richiesta stessa ,  in contrasto con le  sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione  n. 83889 ( art. 3,  comma 1,  lett. c) del ddl che interviene, con tale aggiunta,  sull’art. 291 c.p.p. );  

c) si introduce una avocazione necessaria del Procuratore generale  preso la Corte di appello dopo 120 giorni  dal termine di scadenza del termine delle indagini preliminari ( art. 6, comma 1, lett. f) n. 2 del ddl che modifica in tal senso l’art. 412 c.p.p.).

L’elenco potrebbe continuare poiché,  rovistando nel gran mare delle novellazioni proposte dal disegno di legge,  si scovano sempre nuove sorprese, nuove manifestazioni di sfiducia  e nuove riduzioni del ruolo del pubblico ministero,  unite a nuovi appesantimenti procedurali capaci di annullare ogni residua funzionalità ed efficacia del processo penale.

Restando stretti al nostro tema si  può ben dire che il governo si propone, per un verso,  di  deformare definitivamente  la figura e del  ruolo del pubblico ministero attraverso meccanismi destinati  di volta in volta a svuotare , sterilizzare, irrigidire la sua attività e,  per altro verso,  di dar vita ad una sorta di “procedimento di polizia”, strettamente controllato ed orientato per via gerarchica dai Ministri di riferimento delle forze di polizia.  

Stupefacente la giustificazione “teorica” che del nuovo sistema di rapporti tra polizia e pubblico ministero fornisce la relazione al disegno di legge n. 1440. 

Le soluzioni proposte – pensa  e scrive il Guardasigilli – hanno lo scopo di  “creare i presupposti di una maggiore concorrenza e controllo reciproco” tra organo dell’accusa e forze di polizia ( cioè tra soggetti che , in una corretta visione istituzionale, dovrebbero cooperare strettamente grazie alle diverse cognizioni e competenze di cui sono portatori all’accertamento dei reati ed in funzione della formazione della prova). 
In realtà, la normativa proposta sembra  destinata a generare conflitti in uno dei pochi  ambiti -  quello dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria – sinora rimasti sostanzialmente  indenni da attriti , producendo conseguenze negative soprattutto  sull’andamento dei processi più delicati e complessi e nei confronti di imputati forti economicamente o politicamente.
Come si è già accennato in precedenza, la funzione di coordinamento e direzione delle indagini preliminari è stata attribuita al pubblico ministero non in virtù di una sua -  inesistente -  superiorità sul piano investigativo rispetto alla polizia ma in considerazione della necessità di indagare “in vista ed in funzione” del processo e della conseguente esigenza di valutare,  passo dopo passo,  i risultati investigativi conseguiti con lo sguardo rivolto allo svolgimento della verifica processuale,che spesso si configura di estrema complessità. 

Le forze di polizia, dal canto loro,  hanno fruito, in base al rapporto di  dipendenza funzionale con il pubblico ministero, di una sorta di indipendenza riflessa che ne ha grandemente potenziato la capacità di azione soprattutto nei campi dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati  economici.
Questa positiva sinergia , che ha consentito la sopravvivenza di iniziative penali incisive pur in un contesto di enormi e crescenti difficoltà della giurisdizione penale, rischia di essere definitivamente compromessa  dal nuovo assetto che,  mortificando  il ruolo del  pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, riduce inevitabilmente l’incisività dell’organo dell’accusa anche nel processo.  

Per non parlare,  infine,  della aumentata difficoltà , nel nuovo contesto normativo  creato dalla riforma,  di perseguire i reati commessi  da appartenenti alle forze dell’ordine, che le cronache ci ricordano  non essere infrequenti.
Ci sono , dunque , molte ragioni per non volere che il tragitto del pubblico ministero nella storia recente del paese si concluda con la sua riduzione  – nelle indagini prima e nel processo poi -  al ruolo passivo e subalterno di avvocato della polizia.

Non dovrebbero volerlo  i cittadini, almeno i cittadini comuni, che non ne avrebbero vantaggi né sul terreno di una efficiente repressione dei reati né su quello delle garanzie individuali.

Non dovrebbero desiderarlo gli avvocati che,  da addetti ai lavori,  sono in grado di valutare i rischi di una siffatta involuzione del processo penale.

E dovrebbero far sentire la loro voce i giuristi che non potranno rimanere silenziosi di fronte ad una così pericolosa alterazione degli equilibri su cui si regge la giurisdizione penale.
Ancora una volta, come sempre accade sulle questioni di giustizia, non si tratta di una questione che riguarda solo i magistrati e che possa essere delegata alla loro iniziativa. “

*Procuratore Aggiunto a Roma

 

 

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