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Articolo 21 - Editoriali
Ddl intercettazioni. ANM: con queste norme lotta al crimine più difficile
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di redazione

Riceviamo e di seguito pubblichiamo la dura presa di posizione da parte della Giunta esecutiva centrale dell'ANM sulle norme contenute nel ddl intercettazioni:

E’ ormai ampiamente condiviso dagli operatori del settore e dall’opinione pubblica, anche a livello internazionale, che le proposte di riforma in materia di intercettazioni determineranno conseguenze gravissime sull’organizzazione degli uffici giudiziari e nel contrasto alle diverse forme di criminalità.
 
E’ nostro dovere denunciare nuovamente che con le norme approvate dal Senato sarà molto più difficile la lotta al crimine da parte delle forze dell’ordine e della magistratura inquirente mentre gli uffici giudiziari verranno travolti da adempimenti burocratici che renderanno oggettivamente impossibile il funzionamento del sistema.
 
1.     Tre giudici ogni tre giorni.

 
Nel testo approvato dal Senato l’autorizzazione alle operazioni di intercettazione e alla acquisizione dei tabulati del traffico telefonico è attribuita alla competenza del tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale. Per ogni utenza telefonica da sottoporre ad intercettazione e per ogni tabulato telefonico da acquisire il pubblico ministero dovrà trasmettere l’intero fascicolo al tribunale del capoluogo del distretto. Per proseguire le attività di intercettazione oltre il 75° giorno e sin dall’inizio per le intercettazioni ambientali la trasmissione degli atti dovrà avvenire di tre giorni in tre giorni. Chiunque conosca la realtà degli uffici giudiziari italiani, la cronica mancanza di mezzi e risorse e l’enorme carico di lavoro dei magistrati, può facilmente comprendere le conseguenze sul piano gestionale e organizzativo di tali previsioni. Gli uffici giudiziari non hanno autovetture funzionanti, non hanno fondi per pagare il lavoro straordinario, non hanno mezzi per la copia integrale di fascicoli voluminosi. Pensare che ogni tre giorni, anche il sabato e la domenica, centinaia di faldoni debbano viaggiare da e per il capoluogo del distretto è semplicemente assurdo.
 
2. I danni nella lotta al crimine.
Con la nuova legge l’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine e della magistratura inquirente sarà gravemente indebolita. Di seguito un elenco, solo esemplificativo, delle attività di indagine precluse dalla riforma.
 
2.1 Tabulati del traffico telefonico.
 
a) oggi si possono estrarre i dati del traffico telefonico per tutti  i reati, mentre con la nuova legge sarà consentito solo per i reati per i quali è ammissibile l'intercettazione. Ad esempio, in una indagine per truffa non sarà possibile estrarre il tabulato dell'indagato per dimostrare i contatti avuti con la vittima.
 
b) oggi si possono estrarre i dati del traffico transitato su una cella telefonica per individuare gli autori di un reato. Ad esempio in un caso di rapimento oggi si possono acquisire i dati della cella per poter individuare le persone presenti sul luogo del rapimento. Questo non sarà più possibile. La limitazione vale anche per i reati di mafia. Dunque in un caso di attentato mafioso non sarà possibile acquisire i dati del traffico sul luogo dell'attentato per individuare i killer.
 
c) oggi si possono estrarre i dati del traffico per individuare l'utenza in uso all'indagato da sottoporre ad intercettazione. Ad esempio se la polizia giudiziaria segue l'indagato e lo vede usare un telefono oggi può acquisire i dati del traffico transitato sulla cella e individuare l'utenza utilizzata. Questo non sarà più possibile. La limitazione vale anche per mafia e terrorismo.
 
d) oggi si possono estrarre i dati del traffico telefonico transitato su una cabina pubblica. E' la tecnica utilizzata per individuare gli autori dell'omicidio D'Antona, attraverso l'incrocio dei dati del traffico delle cabine pubbliche e delle schede telefoniche utilizzate. Questo non sarà più possibile. La limitazione vale anche per mafia e terrorismo. Con la nuova legge non sarebbero stati individuati gli autori dell'omicidio D'Antona.
 
2. 2 Riprese visive

 
a) oggi si possono effettuare, da parte della polizia giudiziaria, e senza autorizzazione del magistrato,  riprese visive  (senza captazione dei suoni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' la tecnica utilizzata, ad esempio, per individuare gli autori di delitti di spaccio di stupefacenti in luoghi pubblici.  Questo non sarà più possibile. La limitazione vale anche per mafia e terrorismo.
 
b) oggi si possono effettuare, da parte della polizia giudiziaria, e senza autorizzazione del magistrato, riprese visive  (senza captazione dei suoni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche per reati diversi da quelli che consentono le intercettazioni. Ad esempio, questo strumento di indagine viene adoperato per individuare i pubblici dipendenti che si assentano illegittimamente dal luogo di lavoro. Questo non sarà più possibile.
 
c) oggi si possono effettuare, da parte della polizia giudiziaria, e senza autorizzazione del magistrato, riprese visive  (senza captazione dei suoni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la ricerca dei latitanti. Questo non sarà più possibile. La limitazione vale anche per i delitti di mafia e terrorismo. Dunque anche le attività di ricerca dei latitanti di mafia subiranno un grave danno.
 
 
2.3. Intercettazioni telefoniche o telematiche

a) oggi si possono intercettare le utenze della vittima del reato, dei suoi familiari ovvero dei familiari dell'indagato per acquisire elementi di prova, anche se non vi sono elementi per sostenere che costoro siano a conoscenza dei fatti. In un sequestro di persona, ad esempio, le utenze dei familiari della vittima sono estremamente utili perchè possono ricevere minacce o richieste di denaro. Ma questo non vuol dire che siano a conoscenza dei fatti. In un caso di omicidio le utenze delle persone vicine alla vittima, soprattutto in contesti mafiosi, consentono di acquisire importanti elementi di prova, ma non sempre si può sapere prima che gli interessati siano a conoscenza dei fatti. La limitazione vale anche per i delitti di mafia e terrorismo.
 
b) oggi si possono intercettare le conversazioni da telefoni pubblici. Ad esempio se dalle attività di pedinamento risulta che l'indagato utilizza una postazione di un internet point ovvero una cabina pubblica per comunicare oggi è possibile sottoporre ad intercettazione telematica il computer dell'internet point o l'utenza pubblica (ovviamente acquisendo solo le comunicazioni dell'indagato). Con la nuova legge non sarà più possibile. La limitazione vale anche per mafia e terrorismo.
 
2.4. Intercettazioni ambientali
oggi si possono effettuare intercettazioni ambientali in luoghi diversi da quelli di privata dimora. Con la riforma non sarà più possibile effettuare intercettazioni ambientali nei luoghi "privati", a meno che non si dimostri che lì sta avvenendo un reato. Quindi non si potranno fare intercettazioni all'interno di autovetture o  negli uffici privati. Ma anche per altri luoghi la norma pone seri problemi interpretativi: ad esempio il bagno di una scuola è luogo pubblico o privato? E c'è differenza se la scuola è pubblica o privata? Una stanza d'ospedale  è luogo pubblico o privato? E se si tratta di una clinica? Una interpretazione rigorosa, ma non improbabile,  della nozione di luogo "privato"  porterebbe a non consentire le attività di intercettazione ambientale in moltissimi luoghi, ad esempio nei bagni delle scuole, strumento investigativo che spesso ha consentito di individuare gli autori di reati di pedofilia. 
 
 
La Giunta esecutiva centrale

 

 

 

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