Clicca qui per il nuovo sito di Articolo 21 »
Ricerca con Google
Web articolo21.info
 
 
Articolo 21 - Editoriali
Lodo Alfano: Infondate le accuse rivolte alla Consulta
Condividi su Facebook Condividi su OKNOtizie Condividi su Del.icio.us.

di Domenico D'Amati

In attesa di conoscere la motivazione della decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del lodo Alfano per contrasto con gli artt. 3 e 138 della Costituzione, si può sin d’ora affermare che le accuse di incoerenza e di slealtà rivolte alla Consulta dal presidente del consiglio e da altri personaggi, oltre ad appartenere a una cultura estranea allo stato di diritto, non hanno alcuna giustificazione, né trovano appigli nel comportamento tenuto dalla Corte.
Si è detto che, bocciando il lodo Alfano anche per violazione dell’art. 138 Cost., ovvero per essere stato introdotto con legge ordinaria e non con il procedimento previsto per la modifica della Costituzione, la Consulta si sarebbe posta in contrasto con l’orientamento espresso nella precedenza sentenza (n. 24 del 2004) relativa al lodo Schifani, ove tale profilo di illegittimità non sarebbe stato ravvisato.
Non è vero. Nella motivazione della sentenza n. 24 del 2004 è stata affermata l’esistenza di una gerarchia di valori, a seconda che essi possano o meno considerarsi fondamentali, ovvero protetti dalla Costituzione: “Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione. Alle origini della formazione dello stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.”
La Corte ha dunque chiaramente attribuito al principio della parità di trattamento davanti al Giudice una caratura diversa da quella del principio rinvenibile nell’esigenza di tutelare di alcune funzioni. Ciò sta a significare che, se si vuole attribuire alla tutela di certe funzioni un valore fondamentale, è necessario modificare la Costituzione. E’ comprensibile perciò che la Corte abbia ritenuto superfluo rilevare espressamente, nella sentenza n. 24 del 2004, il contrasto del lodo Schifani con l’art. 138 della Costituzione, dichiarando assorbito tale profilo.
Poiché il legislatore ha dimostrato di non voler comprendere il chiaro significato della pronuncia sul lodo Schifani, tornando a percorrere una strada sbagliata, la Corte ha ora ritenuto necessario esplicitare ulteriormente il suo orientamento per scoraggiare nuovi tentativi di aggirare la Costituzione.

Letto 591 volte
Dalla rete di Articolo 21