Articolo 21 - INFORMAZIONE
Conflitto di interessi palese. Ricorso all'Agcom
di redazione
All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
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RICORSO
Oggetto: Applicazione dell’art. 7 della legge n. 215 del 2004 per il costante squilibrio a favore della maggioranza ed in particolare a favore del Presidente del consiglio, on. Silvio Berlusconi fatto registrare, secondo i dati prodotti dalla stessa Autorità, durante tutta la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, da TG4, TG5 e Studio aperto, testate tutte appartenenti al Gruppo Mediaset, rispetto al quale lo stesso Presidente del Consiglio gode di forme rilevanti di partecipazione o di controllo.
DIRITTO
Visto l’art. 7 della legge della legge 20 luglio 2004, n. 215 "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004 (Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi) secondo il quale, 1 comma, “L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo”.
Visto che l’art.7 della predetta legge richiama esplicitamente la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 oltre alla leggi 6 agosto 1990 n.223 e 31 luglio 1997 n.249, molte disposizioni delle quali sono state riprodotte Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010
Visto che numerose disposizioni del predetto Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, tra cui significativamente gli articoli 3 e 7, richiamano l’importanza fondamentale della tutela del pluralismo informativo, il principio dell'obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, così come assicurano l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
Visto che gli articoli 1 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sopra citata, disciplinano l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, in generale e in particolare con riferimento ai programmi di informazione, ivi compresi i telegiornali;
Visto che all'art. 9 la già citata legge n. 28 del 2000, stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»;
Visto che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha affermato che «il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata»;
Visto che ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (e come interpretato dalla Corte costituzionale, sent. 155 del 2002 e dal TAR Lazio Sezione Terza Ter - ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010), le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica e che, ai sensi del comma 2:«S’ intende per comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione»; Visto, infine, che l’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28 affida all’Autorità il potere di vigilanza rispetto alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;
Visto che come indicato nella delibera n. 243/10/CSP, Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali, «al fine di far conoscere le posizioni politiche espresse da tutti i soggetti politici e istituzionali e favorire la libera formazione delle opinioni, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali è opportuno attribuire peso prevalente al parametro costituito dal “tempo di parola”, ossia il tempo in cui il soggetto politico o istituzionale parla direttamente in voce, che costituisce l’indicatore più sintomatico del grado di pluralismo»;
Visto che la stessa delibera n. 243/10/CSP all’articolo 1 stabilisce che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni procede trimestralmente e d’ufficio alla valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio, sia sulla RAI che sulle reti private nei periodi non di campagna elettorale;
Visto che nella medesima delibera è stabilito che nei periodi elettorali il monitoraggio è effettuato con cadenza quindicinale nel periodo prima del deposito delle candidature e settimanale nel periodo successivo a tale deposito;
Visto il disposto dell’art.6 della delibera n. 80/11/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in particolare il comma 4 dello stesso art. 6 che stabilisce che: «i telegiornali devono rispettare, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista». In particolare, «I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza». Visto anche quanto disposto dai commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 6;
Visto che nel considerato della delibera n. 179/11/CSP, relativo all’ordine di riequilibrio impartito alla Rai-Radio Televisione Italiana in relazione al Tg1, così come nelle analoghe delibere 180/11/CSP e 181/11/CSP l’Autorità ha stabilito che: «verificherà l’osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei programmi, monitoraggio che nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 sarà svolto con cadenza settimanale a partire dal 31 marzo 2011 data di indizione dei comizi elettorali, e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge»;
Visto che il secondo comma dell’art.7 della legge della legge 20 luglio 2004, n. 215, sopra richiamata, precisa che “ Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.
Visto che il terzo comma dell’art.7 della stessa legge “In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.
Visto che secondo il quarto comma dello stesso art.7 “A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte
FATTO
Considerato che l’Autorità in un primo gruppo di delibere adottate il 30 marzo 2011, prima che si entrasse nel vivo della campagna elettorale, ha impartito rispettivamente a Tg4 (Delibera 180/11/CSP) e Studio Aperto (Delibera 181/11/CSP) un ordine di riequilibrio in relazione ad uno squilibrio nel pluralismo informativo registrato nel trimestre dicembre 2010-febbraio 2011; in questo caso l’Autorità non ha ritenuto di applicare alcuna sanzione nei confronti delle citate testate giornalistiche;
Considerato che, successivamente e a campagna elettorale cominciata da quasi un mese, l’Autorità ha adottato il 28 aprile 2011 la delibera 224/11/CSP nella quale ha ribadito l’obbligo per tutti i telegiornali nazionali di «attenersi con particolare rigore ai principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste e i soggetti concorrenti, fino alla fine della campagna elettorale, ricordando che non è consentito un uso di riprese televisive con presenza diretta, non giustificata, di membri del Governo o di esponenti politici.»; tale delibera si riferisce, in particolare allo squilibrio registrato dalla stessa Autorità relativamente alle prime tre settimane di campagna elettorale, separatamente considerate (31 marzo-9 aprile, 10-16 aprile e 17-23 aprile);
Considerato infine che, nell’ultima settimana di campagna elettorale, il 10 maggio l’Autorità ha emanato un ulteriore ordine di riequilibrio (Delibera n. 114/11/CSP) espressamente relativo a Tg4, Tg5 e Studio Aperto in riferimento alla penultima settimana di campagna elettorale (1-7 maggio) nel senso che «tutte le edizioni dei telegiornali, comprese quelle principali, nelle ultime tre giornate di campagna elettorale (11, 12 e 13 maggio) devono realizzare il completo equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione, sia nel tempo di parola che in quello di notizia, recuperando gli squilibri verificatisi nelle settimane precedenti.»; tuttavia, anche in questo caso, l’Autorità non ha comminato alcuna sanzione;
Considerato che nella citata Delibera n. 114/11/CSP è stata richiamata soltanto la delibera n. 224/11/CONS mentre è stato omesso il richiamo alle Delibere nn. 180/11/CONS e 181/11/CONS, sopracitate, criterio invece adottato nella Delibera n. 113/11/CONS relativa alle reti Rai, pur seguendo il medesimo ragionamento in virtù del certificato squilibrio realizzato da Rete4, Canale 5 e Italia 1 da dicembre 2010 al 7 maggio 2011;
Considerato che l’Autorità con la già citata delibera n. 224/11/CONS ha significativamente rilevato «che nel tempo di notizia vi è un’obiettiva sovraesposizione del Presidente del Consiglio, il quale è, oltretutto, direttamente parte nelle elezioni amministrative in quanto capolista a Milano»; considerato altresì che nella medesima delibera l’Autorità ha richiamato tutti i telegiornali «ad attenersi con particolare rigore ai principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste e i soggetti concorrenti, fino alla fine della campagna elettorale, ed ha in particolare ricordato che non è consentito un uso di riprese televisive con presenza diretta, non giustificata, di membri del Governo o di esponenti politici»;
Considerato che nella già citata delibera 114/11/CSP del 10 maggio l’Autorità ha altresì richiamato le emittenti Mediaset al rispetto dell’articolo 1 della legge n. 515 del 1993 dal momento che per ciascun candidato: «qualunque sia il ruolo istituzionale rivestito, non può essere dedicato un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta e che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, la loro presenza è ammessa solo nelle trasmissioni informative ricondotte sotto testata giornalistica. Il tempo dedicato agli esponenti del Governo deve essere riferito solo alla loro funzione governativa nella misura strettamente indispensabile per assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Ciò vale, in particolare, per il Presidente del Consiglio, il quale è anche capolista nelle elezioni comunali a Milano»;
Considerato che lo squilibrio informativo relativamente a Tg4, Tg5 e Studio aperto è rimasto pressoché costante, soprattutto in relazione al tempo di notizia, elle ultime tre settimane di campagna elettorale (17 aprile – 7 maggio) come si evince dall’analisi dei dati Isimm forniti dalla stessa Autorità, dati che pongono in rilievo quanto segue: settimana dal 17 al 23 aprile 2011, tutte le emittenti e tutte le edizioni dei telegiornali gruppo Mediaset: tempo di parola maggioranza 43% e opposizione 51%; tempo di notizia maggioranza 73% e opposizione 11%, tempo di antenna maggioranza 58% opposizione 31%; TG4: tempo di parola maggioranza 40% e opposizione 55%; tempo di notizia maggioranza 85% e opposizione 9%, tempo di antenna maggioranza 49% opposizione 44%; Studio Aperto: tempo di parola maggioranza 20% e opposizione 79%, tempo di notizia maggioranza 62% e opposizione 14%, tempo di antenna maggioranza 49% opposizione 43% ; TG5: tempo di parola maggioranza 56% e opposizione 37%, tempo di notizia 73% maggioranza e opposizione 10%, tempo di antenna maggioranza 67% opposizione 18% ; settimana dal 24 al 30 aprile il TG4 ha dedicato tempo di parola maggioranza 68% - opposizione 28%, tempo di notizia maggioranza 58% - opposizione 24% tempo di antenna maggioranza 65% - opposizione 22%, il TG5 tempo di parola maggioranza 44% - opposizione 36%, tempo di notizia maggioranza 66% - opposizione 19%, tempo di antenna maggioranza 59% - opposizione 24% e Studio aperto tempo di parola maggioranza 62% - opposizione 36% tempo di notizia maggioranza 62% - opposizione 17%, tempo di antenna maggioranza 62% - opposizione 27%; settimana dal 1 al 7 maggio (penultima di campagna elettorale) TG4 tempo di parola maggioranza 51% opposizione 47%, tempo di notizia maggioranza 69% opposizione 14, tempo di antenna maggioranza 54% opposizione 38%, TG5 tempo di parola maggioranza 53%, opposizione 42%, tempo di notizia maggioranza 63% opposizione 11%, tempo di antenna maggioranza 59% opposizione 23%, Studio aperto tempo di parola maggioranza 47% opposizione 53%, tempo di notizia maggioranza 85% opposizione 9%, tempo di antenna 61% maggioranza 31% opposizione, in totale nella settimana di riferimento tutti i notiziari delle reti Mediaset hanno dedicato un tempo di parola del 49% alla maggioranza e del 47% all’opposizione e, con maggiore disequilibrio, un tempo di notizia del 66% alla maggioranza e 11% all’opposizione, un tempo di antenna del 58% alla maggioranza e del 29% all'opposizione;
I sottoscritti Paolo Gentiloni, Roberto Zaccaria, Bruno Tabacci, Benedetto Della Vedova, Antonio Di Pietro, Flavia Perina, Leoluca Orlando, Giuseppe Giulietti, Gennaro Migliore, Carlo Rognoni, Antonio Falomi, alcuni dei quali parlamentari della Repubblica, nel presentare, per le considerazioni di fatto sopra esposte, il presente ricorso
RICHIEDONO ALL’AUTORITA’
Di pronunciarsi innanzitutto sull’esistenza dei presupposti previsti dall’art.7 della Legge n.215 del 2004 nel combinato disposto con la legge n. 28 del 2000 in relazione al fatto che lo squilibrio costante tra maggioranza ed opposizione e la costante sovraesposizione del Presidente del Consiglio durante tutta la campagna elettorale per le amministrative del 15 e del 16 maggio riscontrabile sulle testate TG4, TG5 e Studio Aperto, come certificato dalla stessa Autorità nelle delibere 180/11/CSP, 181/11/CSP, 224/11/CSP e, da ultimo, 114/11/CSP abbia offerto quel sostegno privilegiato da parte del gruppo Mediaset di cui la legge parla;
Di confermare che le intimazioni e gli inviti alla responsabilità contenuti in tutte le delibere sopra richiamate configurino gli estremi degli adempimenti previsti dal comma 3 dell’art.7; di procedere in ogni caso agli adempimenti previsti dalla legge stessa;
Di irrogare le sanzioni previste dall’ art.7 della legge con la maggiorazioni previste dalla legge stessa;
Di voler, al più presto, in applicazione del comma 4 dell’art. 7 della legge n. 215 del 2004 riferire al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i comportamenti di sostegno privilegiato nei confronti del Presidente del Consiglio messi in atto durante la campagna elettorale da parte delle Testate (TG4, TG5 e Studio aperto)tutte appartenenti al Gruppo Mediaset, impresa operante nel settore delle comunicazioni e rientrante nelle tipologie di controllo da parte del Premier previste dalla legge stessa.
Paolo Gentiloni,
Roberto Zaccaria,
Bruno Tabacci ,
Benedetto Della Vedova,
Antonio Di Pietro,
Flavia Perina,
Leoluca Orlando,
Gennaro Migliore,
Giuseppe Giulietti,
Carlo Rognoni,
Antonio Falomi
Roma, 12 maggio 2011
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RICORSO
Oggetto: Applicazione dell’art. 7 della legge n. 215 del 2004 per il costante squilibrio a favore della maggioranza ed in particolare a favore del Presidente del consiglio, on. Silvio Berlusconi fatto registrare, secondo i dati prodotti dalla stessa Autorità, durante tutta la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, da TG4, TG5 e Studio aperto, testate tutte appartenenti al Gruppo Mediaset, rispetto al quale lo stesso Presidente del Consiglio gode di forme rilevanti di partecipazione o di controllo.
DIRITTO
Visto l’art. 7 della legge della legge 20 luglio 2004, n. 215 "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004 (Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi) secondo il quale, 1 comma, “L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo”.
Visto che l’art.7 della predetta legge richiama esplicitamente la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 oltre alla leggi 6 agosto 1990 n.223 e 31 luglio 1997 n.249, molte disposizioni delle quali sono state riprodotte Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010
Visto che numerose disposizioni del predetto Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, tra cui significativamente gli articoli 3 e 7, richiamano l’importanza fondamentale della tutela del pluralismo informativo, il principio dell'obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, così come assicurano l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
Visto che gli articoli 1 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sopra citata, disciplinano l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, in generale e in particolare con riferimento ai programmi di informazione, ivi compresi i telegiornali;
Visto che all'art. 9 la già citata legge n. 28 del 2000, stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»;
Visto che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha affermato che «il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata»;
Visto che ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (e come interpretato dalla Corte costituzionale, sent. 155 del 2002 e dal TAR Lazio Sezione Terza Ter - ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010), le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica e che, ai sensi del comma 2:«S’ intende per comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione»; Visto, infine, che l’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28 affida all’Autorità il potere di vigilanza rispetto alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;
Visto che come indicato nella delibera n. 243/10/CSP, Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali, «al fine di far conoscere le posizioni politiche espresse da tutti i soggetti politici e istituzionali e favorire la libera formazione delle opinioni, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali è opportuno attribuire peso prevalente al parametro costituito dal “tempo di parola”, ossia il tempo in cui il soggetto politico o istituzionale parla direttamente in voce, che costituisce l’indicatore più sintomatico del grado di pluralismo»;
Visto che la stessa delibera n. 243/10/CSP all’articolo 1 stabilisce che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni procede trimestralmente e d’ufficio alla valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio, sia sulla RAI che sulle reti private nei periodi non di campagna elettorale;
Visto che nella medesima delibera è stabilito che nei periodi elettorali il monitoraggio è effettuato con cadenza quindicinale nel periodo prima del deposito delle candidature e settimanale nel periodo successivo a tale deposito;
Visto il disposto dell’art.6 della delibera n. 80/11/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in particolare il comma 4 dello stesso art. 6 che stabilisce che: «i telegiornali devono rispettare, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista». In particolare, «I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza». Visto anche quanto disposto dai commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 6;
Visto che nel considerato della delibera n. 179/11/CSP, relativo all’ordine di riequilibrio impartito alla Rai-Radio Televisione Italiana in relazione al Tg1, così come nelle analoghe delibere 180/11/CSP e 181/11/CSP l’Autorità ha stabilito che: «verificherà l’osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei programmi, monitoraggio che nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 sarà svolto con cadenza settimanale a partire dal 31 marzo 2011 data di indizione dei comizi elettorali, e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge»;
Visto che il secondo comma dell’art.7 della legge della legge 20 luglio 2004, n. 215, sopra richiamata, precisa che “ Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.
Visto che il terzo comma dell’art.7 della stessa legge “In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.
Visto che secondo il quarto comma dello stesso art.7 “A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte
FATTO
Considerato che l’Autorità in un primo gruppo di delibere adottate il 30 marzo 2011, prima che si entrasse nel vivo della campagna elettorale, ha impartito rispettivamente a Tg4 (Delibera 180/11/CSP) e Studio Aperto (Delibera 181/11/CSP) un ordine di riequilibrio in relazione ad uno squilibrio nel pluralismo informativo registrato nel trimestre dicembre 2010-febbraio 2011; in questo caso l’Autorità non ha ritenuto di applicare alcuna sanzione nei confronti delle citate testate giornalistiche;
Considerato che, successivamente e a campagna elettorale cominciata da quasi un mese, l’Autorità ha adottato il 28 aprile 2011 la delibera 224/11/CSP nella quale ha ribadito l’obbligo per tutti i telegiornali nazionali di «attenersi con particolare rigore ai principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste e i soggetti concorrenti, fino alla fine della campagna elettorale, ricordando che non è consentito un uso di riprese televisive con presenza diretta, non giustificata, di membri del Governo o di esponenti politici.»; tale delibera si riferisce, in particolare allo squilibrio registrato dalla stessa Autorità relativamente alle prime tre settimane di campagna elettorale, separatamente considerate (31 marzo-9 aprile, 10-16 aprile e 17-23 aprile);
Considerato infine che, nell’ultima settimana di campagna elettorale, il 10 maggio l’Autorità ha emanato un ulteriore ordine di riequilibrio (Delibera n. 114/11/CSP) espressamente relativo a Tg4, Tg5 e Studio Aperto in riferimento alla penultima settimana di campagna elettorale (1-7 maggio) nel senso che «tutte le edizioni dei telegiornali, comprese quelle principali, nelle ultime tre giornate di campagna elettorale (11, 12 e 13 maggio) devono realizzare il completo equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione, sia nel tempo di parola che in quello di notizia, recuperando gli squilibri verificatisi nelle settimane precedenti.»; tuttavia, anche in questo caso, l’Autorità non ha comminato alcuna sanzione;
Considerato che nella citata Delibera n. 114/11/CSP è stata richiamata soltanto la delibera n. 224/11/CONS mentre è stato omesso il richiamo alle Delibere nn. 180/11/CONS e 181/11/CONS, sopracitate, criterio invece adottato nella Delibera n. 113/11/CONS relativa alle reti Rai, pur seguendo il medesimo ragionamento in virtù del certificato squilibrio realizzato da Rete4, Canale 5 e Italia 1 da dicembre 2010 al 7 maggio 2011;
Considerato che l’Autorità con la già citata delibera n. 224/11/CONS ha significativamente rilevato «che nel tempo di notizia vi è un’obiettiva sovraesposizione del Presidente del Consiglio, il quale è, oltretutto, direttamente parte nelle elezioni amministrative in quanto capolista a Milano»; considerato altresì che nella medesima delibera l’Autorità ha richiamato tutti i telegiornali «ad attenersi con particolare rigore ai principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste e i soggetti concorrenti, fino alla fine della campagna elettorale, ed ha in particolare ricordato che non è consentito un uso di riprese televisive con presenza diretta, non giustificata, di membri del Governo o di esponenti politici»;
Considerato che nella già citata delibera 114/11/CSP del 10 maggio l’Autorità ha altresì richiamato le emittenti Mediaset al rispetto dell’articolo 1 della legge n. 515 del 1993 dal momento che per ciascun candidato: «qualunque sia il ruolo istituzionale rivestito, non può essere dedicato un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta e che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, la loro presenza è ammessa solo nelle trasmissioni informative ricondotte sotto testata giornalistica. Il tempo dedicato agli esponenti del Governo deve essere riferito solo alla loro funzione governativa nella misura strettamente indispensabile per assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Ciò vale, in particolare, per il Presidente del Consiglio, il quale è anche capolista nelle elezioni comunali a Milano»;
Considerato che lo squilibrio informativo relativamente a Tg4, Tg5 e Studio aperto è rimasto pressoché costante, soprattutto in relazione al tempo di notizia, elle ultime tre settimane di campagna elettorale (17 aprile – 7 maggio) come si evince dall’analisi dei dati Isimm forniti dalla stessa Autorità, dati che pongono in rilievo quanto segue: settimana dal 17 al 23 aprile 2011, tutte le emittenti e tutte le edizioni dei telegiornali gruppo Mediaset: tempo di parola maggioranza 43% e opposizione 51%; tempo di notizia maggioranza 73% e opposizione 11%, tempo di antenna maggioranza 58% opposizione 31%; TG4: tempo di parola maggioranza 40% e opposizione 55%; tempo di notizia maggioranza 85% e opposizione 9%, tempo di antenna maggioranza 49% opposizione 44%; Studio Aperto: tempo di parola maggioranza 20% e opposizione 79%, tempo di notizia maggioranza 62% e opposizione 14%, tempo di antenna maggioranza 49% opposizione 43% ; TG5: tempo di parola maggioranza 56% e opposizione 37%, tempo di notizia 73% maggioranza e opposizione 10%, tempo di antenna maggioranza 67% opposizione 18% ; settimana dal 24 al 30 aprile il TG4 ha dedicato tempo di parola maggioranza 68% - opposizione 28%, tempo di notizia maggioranza 58% - opposizione 24% tempo di antenna maggioranza 65% - opposizione 22%, il TG5 tempo di parola maggioranza 44% - opposizione 36%, tempo di notizia maggioranza 66% - opposizione 19%, tempo di antenna maggioranza 59% - opposizione 24% e Studio aperto tempo di parola maggioranza 62% - opposizione 36% tempo di notizia maggioranza 62% - opposizione 17%, tempo di antenna maggioranza 62% - opposizione 27%; settimana dal 1 al 7 maggio (penultima di campagna elettorale) TG4 tempo di parola maggioranza 51% opposizione 47%, tempo di notizia maggioranza 69% opposizione 14, tempo di antenna maggioranza 54% opposizione 38%, TG5 tempo di parola maggioranza 53%, opposizione 42%, tempo di notizia maggioranza 63% opposizione 11%, tempo di antenna maggioranza 59% opposizione 23%, Studio aperto tempo di parola maggioranza 47% opposizione 53%, tempo di notizia maggioranza 85% opposizione 9%, tempo di antenna 61% maggioranza 31% opposizione, in totale nella settimana di riferimento tutti i notiziari delle reti Mediaset hanno dedicato un tempo di parola del 49% alla maggioranza e del 47% all’opposizione e, con maggiore disequilibrio, un tempo di notizia del 66% alla maggioranza e 11% all’opposizione, un tempo di antenna del 58% alla maggioranza e del 29% all'opposizione;
I sottoscritti Paolo Gentiloni, Roberto Zaccaria, Bruno Tabacci, Benedetto Della Vedova, Antonio Di Pietro, Flavia Perina, Leoluca Orlando, Giuseppe Giulietti, Gennaro Migliore, Carlo Rognoni, Antonio Falomi, alcuni dei quali parlamentari della Repubblica, nel presentare, per le considerazioni di fatto sopra esposte, il presente ricorso
RICHIEDONO ALL’AUTORITA’
Di pronunciarsi innanzitutto sull’esistenza dei presupposti previsti dall’art.7 della Legge n.215 del 2004 nel combinato disposto con la legge n. 28 del 2000 in relazione al fatto che lo squilibrio costante tra maggioranza ed opposizione e la costante sovraesposizione del Presidente del Consiglio durante tutta la campagna elettorale per le amministrative del 15 e del 16 maggio riscontrabile sulle testate TG4, TG5 e Studio Aperto, come certificato dalla stessa Autorità nelle delibere 180/11/CSP, 181/11/CSP, 224/11/CSP e, da ultimo, 114/11/CSP abbia offerto quel sostegno privilegiato da parte del gruppo Mediaset di cui la legge parla;
Di confermare che le intimazioni e gli inviti alla responsabilità contenuti in tutte le delibere sopra richiamate configurino gli estremi degli adempimenti previsti dal comma 3 dell’art.7; di procedere in ogni caso agli adempimenti previsti dalla legge stessa;
Di irrogare le sanzioni previste dall’ art.7 della legge con la maggiorazioni previste dalla legge stessa;
Di voler, al più presto, in applicazione del comma 4 dell’art. 7 della legge n. 215 del 2004 riferire al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i comportamenti di sostegno privilegiato nei confronti del Presidente del Consiglio messi in atto durante la campagna elettorale da parte delle Testate (TG4, TG5 e Studio aperto)tutte appartenenti al Gruppo Mediaset, impresa operante nel settore delle comunicazioni e rientrante nelle tipologie di controllo da parte del Premier previste dalla legge stessa.
Paolo Gentiloni,
Roberto Zaccaria,
Bruno Tabacci ,
Benedetto Della Vedova,
Antonio Di Pietro,
Flavia Perina,
Leoluca Orlando,
Gennaro Migliore,
Giuseppe Giulietti,
Carlo Rognoni,
Antonio Falomi
Roma, 12 maggio 2011
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