di Domenico d’Amati
L’obiettivo, dichiarato dal ministro Brunetta, di cancellare valori fondamentali espressi nella prima parte della Costituzione può essere conseguito anche indirettamente, limitando l’intervento riformatore alla sua seconda parte.
I meccanismi istituzionali di garanzia contenuti nella seconda parte della Costituzione sono, infatti, funzionali all’attuazione dei principi contenuti nella prima.
Ciò è vero in particolare per il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (articolo 3), cui sono preordinate, nella seconda parte della Costituzione, l’imparzialità della Pubblica Amministrazione (articolo 97), l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura (articoli 101 e 104), l’inamovibilità del giudice e la distinzione tra i magistrati soltanto per funzioni (articolo 107), la disponibilità della Polizia da parte dell’autorità giudiziaria (articolo 109), l’obbligatorietà dell’azione penale (articolo 112).
Sempre nella seconda parte della Costituzione è collocato anche l’articolo 138, che disciplina la formazione e le funzioni della Corte Costituzionale in modo da evitare che essa sia espressione della maggioranza parlamentare.
L’articolo 3 della Costituzione non è ovviamente la sola norma fondamentale la cui attuazione sia tutelata dai meccanismi presenti nella seconda parte della Carta.
Lo stesso può dirsi per tutti i diritti di libertà, attinenti alla persona, all’inviolabilità del domicilio e delle comunicazioni, alla circolazione, alle riunioni, alle associazioni, alla libertà di manifestazione del pensiero e via dicendo. Indebolire gli organi di garanzia equivale a svuotare questi diritti.
Si deve evitare che la distinzione formale tra prima e seconda parte della Costituzione possa essere utilizzata come schermo per manovre di sostanziale accantonamento dei principi fondamentali.