Articolo 21 - INTERNI
Caso Mills: cosa ha detto veramente la Cassazione
di Domenico Gallo
Secondo il diritto romano il giudicato era talmente indiscutibile che aveva la capacità di cambiare la natura alle cose. Questo concetto era espresso con il richiamo ad espressioni paradossali: il giudicato facit de albo nigro, aequat quadrata rotundis (trasforma il bianco in nero, le cose quadrate in rotonde). Oggi non è più il giudicato che può permettersi di cambiare la natura delle cose ma il sistema della comunicazione che può trasformare in reale quello che è solo apparente o far scomparire quello che è reale. Questo è proprio quello che è accaduto con la divulgazione della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sul caso Mills, che è stata presentata all'opinione pubblica come una sentenza di “assoluzione” dell'avv. Mills, che – come tale - sconfessava l'impianto accusatorio e le sentenza di condanna emesse dai giudici di merito in primo e secondo grado.
E' vero che nel discorso comune è difficile da far comprendere la differenza fra una sentenza di “proscioglimento” per prescrizione del reato, ed una sentenza di “assoluzione” nel merito, visto che empiricamente il risultato è lo stesso in quanto viene cancellata la condanna inflitta all'imputato in altro grado di giudizio. Tuttavia nel caso della sentenza Mills la comunicazione fornita all'opinione pubblica è stata monca di un particolare rilevante che avrebbe fatto assumere un segno diverso alla notizia: la conferma della condanna dell'avv. Mills al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
Vediamo allora qual'è il significato della Sentenza delle Sezioni Unite, per quello che emerge dal dispositivo.
Innanzi tutto occorre precisare che il caso è stato trattato dalle Sezioni Unite della Cassazione perchè la questione di diritto relativa alla qualificazione giuridica del fatto attribuito all'avv. Mills è stata oggetto di differenti valutazioni da parte della stessa Cassazione. Infatti, con una pronunzia del 2006 la sesta Sezione aveva ritenuto che la “corruzione susseguente” vale a dire il versamento di una somma di denaro ad un pubblico ufficiale, non può essere considerata “corruzione in atti giudiziari”, ma costituisce “corruzione semplice”, con la conseguenza che si tratta di un reato meno grave, sottoposto a più brevi termini di prescrizione. Con due successiva sentenze del 2007 e del 2009 la sesta Sezione aveva accolto un differente orientamento giurisprudenziale, statuendo che il reato di corruzione in atti giudiziari può avvenire anche attraverso la “corruzione susseguente”.
In presenza di questo contrasto giurisprudenziale, il processo Mills è stato assegnato alle Sezioni Unite a cui è stato demandato di risolvere la questione controversa, vale a dire di statuire se il delitto di corruzione in atti giudiziari sia configurabile nella forma della “corruzione susseguente”.
La nota diffusa all'esito della sentenza, ci informa che al quesito sottoposto all'esame delle Sezioni Unite è stata data un risposta affermativa. Cioè le Sezioni Unite hanno respinto l'istanza della difesa di Mills di derubricare il reato in corruzione semplice, confermando la definizione giuridica del fatto contestata dalla procura di Milano e fatta propria nelle due sentenze di condanna.
Ma la conferma della condanna dell'avv. Mills al risarcimento del danno ci dice anche che la Cassazione ha condiviso il giudizio di colpevolezza dell'imputato a cui sono pervenuti i giudici di merito. La colpevolezza dell'avv. Mills accertata dal Tribunale di Milano e confermata dalla Corte d'appello è stata definitivamente sancita, con l'autorità del giudicato, dalla sentenza della Cassazione che, intanto ha potuto confermare la responsabilità civile di costui in quanto ha ritenuto che la corruzione effettivamente c'è stata. Quindi la sentenza delle Sezioni Unite, anche se ha annullato le due sentenze di condanna emesse a carico di Mills, essendo decorso il termine di prescrizione del reato, non ha sconfessato l'operato dei giudici di merito, né tanto meno l'accertamento di verità posto a base delle due condanne.
Quindi per il Presidente del Consiglio si è trattato di una vera e propria batosta, una disfatta giudiziaria a cui i telegiornali di regime hanno cambiato natura per neutralizzarne la portata di fronte all'opinione pubblica.
E' stata la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza della Corte d'appello del 27/10/2009, a determinare il proscioglimento dell'imputato.
La prescrizione è maturata grazie alla legge ex Cirielli del 2005, che ha ha ridotto la prescrizione per il reato di corruzione in atti giudiziari da 15 a 10 anni. Una riforma profetica!
E' vero che nel discorso comune è difficile da far comprendere la differenza fra una sentenza di “proscioglimento” per prescrizione del reato, ed una sentenza di “assoluzione” nel merito, visto che empiricamente il risultato è lo stesso in quanto viene cancellata la condanna inflitta all'imputato in altro grado di giudizio. Tuttavia nel caso della sentenza Mills la comunicazione fornita all'opinione pubblica è stata monca di un particolare rilevante che avrebbe fatto assumere un segno diverso alla notizia: la conferma della condanna dell'avv. Mills al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
Vediamo allora qual'è il significato della Sentenza delle Sezioni Unite, per quello che emerge dal dispositivo.
Innanzi tutto occorre precisare che il caso è stato trattato dalle Sezioni Unite della Cassazione perchè la questione di diritto relativa alla qualificazione giuridica del fatto attribuito all'avv. Mills è stata oggetto di differenti valutazioni da parte della stessa Cassazione. Infatti, con una pronunzia del 2006 la sesta Sezione aveva ritenuto che la “corruzione susseguente” vale a dire il versamento di una somma di denaro ad un pubblico ufficiale, non può essere considerata “corruzione in atti giudiziari”, ma costituisce “corruzione semplice”, con la conseguenza che si tratta di un reato meno grave, sottoposto a più brevi termini di prescrizione. Con due successiva sentenze del 2007 e del 2009 la sesta Sezione aveva accolto un differente orientamento giurisprudenziale, statuendo che il reato di corruzione in atti giudiziari può avvenire anche attraverso la “corruzione susseguente”.
In presenza di questo contrasto giurisprudenziale, il processo Mills è stato assegnato alle Sezioni Unite a cui è stato demandato di risolvere la questione controversa, vale a dire di statuire se il delitto di corruzione in atti giudiziari sia configurabile nella forma della “corruzione susseguente”.
La nota diffusa all'esito della sentenza, ci informa che al quesito sottoposto all'esame delle Sezioni Unite è stata data un risposta affermativa. Cioè le Sezioni Unite hanno respinto l'istanza della difesa di Mills di derubricare il reato in corruzione semplice, confermando la definizione giuridica del fatto contestata dalla procura di Milano e fatta propria nelle due sentenze di condanna.
Ma la conferma della condanna dell'avv. Mills al risarcimento del danno ci dice anche che la Cassazione ha condiviso il giudizio di colpevolezza dell'imputato a cui sono pervenuti i giudici di merito. La colpevolezza dell'avv. Mills accertata dal Tribunale di Milano e confermata dalla Corte d'appello è stata definitivamente sancita, con l'autorità del giudicato, dalla sentenza della Cassazione che, intanto ha potuto confermare la responsabilità civile di costui in quanto ha ritenuto che la corruzione effettivamente c'è stata. Quindi la sentenza delle Sezioni Unite, anche se ha annullato le due sentenze di condanna emesse a carico di Mills, essendo decorso il termine di prescrizione del reato, non ha sconfessato l'operato dei giudici di merito, né tanto meno l'accertamento di verità posto a base delle due condanne.
Quindi per il Presidente del Consiglio si è trattato di una vera e propria batosta, una disfatta giudiziaria a cui i telegiornali di regime hanno cambiato natura per neutralizzarne la portata di fronte all'opinione pubblica.
E' stata la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza della Corte d'appello del 27/10/2009, a determinare il proscioglimento dell'imputato.
La prescrizione è maturata grazie alla legge ex Cirielli del 2005, che ha ha ridotto la prescrizione per il reato di corruzione in atti giudiziari da 15 a 10 anni. Una riforma profetica!
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