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Mills e Ruby, processi perfetti per le nuove norme
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di Patrizia Bugnano*

Mills e Ruby, processi perfetti per le nuove norme
Il ddl approvato  dalla maggioranza al Senato titola “Interventi in materia di giudizio abbreviato e delitti punibili con la pena dell’ergastolo”; è un provvedimento di iniziativa parlamentare che approda dalla Camera dei Deputati con un testo in buona parte condivisibile. Al Senato però il Presidente del Consiglio Berlusconi ha imposto che il provvedimento venisse stravolto ed i piccoli sarti della sua maggioranza hanno confezionato l’ennesima legge ad personam.
Alcuni ritocchi al provvedimento ed ecco modificato l’art. 238 bis c.p.p. e la normativa sulla disciplina delle prove testimoniali; entrambe le modifiche finalizzate a rendere i processi penali di durata illimitata, meta ultima la prescrizione dei reati, e comunque la certa ingestibilità del momento formativo della prova.
L’art. 238 bis c.p.p. nella sua formulazione attuale consente l’acquisizione di una sentenza divenuta irrevocabile in altro procedimento ai fini della prova del fatto in essa accertato; questo pero’ non comporta per il giudice alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti ne’ tantomeno dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione della predetta sentenza, conservando integra l’autonomia e la liberta’ di formulazione di giudizio.
La norma uscita dal Senato consente ancora l’acquisizione della sentenza passata in giudicato ma, nello stesso tempo, consente alle parti di riesaminare le persone le cui dichiarazioni siano state utilizzate per la motivazione della sentenza, quindi sostanzialmente consente di ripetere l’istruttoria testimoniale.
Ed ancora l’istruttoria testimoniale è stato l’obiettivo delle altre modifiche apportate dalla maggioranza che consentiranno di portare in aula un numero illimitato di testimoni, pena la nullità del procedimento, relegando il potere del Giudice di eliminare le prove supeflue in un angolino.
I sostenitori di questa riscrittura delle norme dicono che il principio del contraddittorio nel momento formativo della prova  deve essere esaltato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 111 Cost.
E’ vero che l’impianto accusatorio del codice di rito, la centralita’ della formazione della prova   nel contradditorio delle parti , l’esigenza di una valutazione genuina ed autonoma dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice sono sicuramente pilastri portanti del nostro processo penale, ma è altrettanto vero che le norme che sono state modificate non configgevano assolutamente con il dettato costituzionale.
In particolare, l’art. 238 bis c.p.p. è già stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, proprio in riferimento all’art. 111 Cost. e, in quella occasione, la Corte aveva avuto modo di affermare che siamo in presenza di una logica di economia nella raccolta del materiale utile alla decisione che non intacca il basilare principio, per cui ogni giudice è tenuto a formarsi il proprio convincimento in base alle prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante.
Ma la cosa più stupefacente delle modifiche introdotte dalla maggioranza riguarda il regime temporale di applicabilità di queste norme  - la doppia istruttoria testimoniale e la illimitata istruttoria testimoniale – potranno trovare ingresso per i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge quando non sia gia’ stata dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.
Ed allora vengono immediatamente in mente due processi del Presidente Berlusconi – il processo Mills ed il processo Ruby – perfetti per le nuove norme.
Ma vengono alla mente anche tanti altri processi dove le nuove norme potranno essere devastanti e penso ai processi che si origineranno dall’operazione Minotauro venuta all’onore delle cronaca qualche settimana fa, all’inchiesta Eternit bis portata avanti dal Procuratore Guariniello, ma penso anche al processo Eternit a Torino attualmente nella fase della discussione. Tecnicamente il dibattimento non è chiuso: la nuova norma potrebbe applicarsi anche a questo processo? Se così fosse sarebbe un disastro ed una vergogna. Conosco, come difensore di parte civile, lo strazio ed il dolore di quanti hanno vissuto direttamente o per la perdita dei loro cari il periodo dell’amianto Killer; se il processo lungo si applicasse al processo Eternit sarebbe un dolore troppo grande per quelle famiglie che hanno già troppo sofferto.
E’ chiaro che l’interesse che si sta perseguendo con il processo lungo non e’ quello di fornire ai cittadini strumenti processuali rispettosi dell’art. 111 cost. bensì fornire ad un unico cittadino che ne ha interesse lo strumento processuale per affossare i suoi processi e sferrare alla giustizia italiana che gia’ soffre per i tempi lunghi dei processi l’ennesimo colpo, forse questa volta mortale. 
* Senatrice Idv 
Processo lungo: una legge contro il diritto - diDomenico Gallo / Giustizia infinita, giustizia finita - di Santo della Volpe


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