Articolo 21 - IDEE IN MOVIMENTO
L’articolo 18 e’ l’unica effettiva remora ai licenziamenti ingiustificati
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di Domenico d’Amati

Non è così. La possibilità di ristrutturare le aziende mediante licenziamenti è già ampiamente prevista dalla leggi in vigore, che consentono di procedere sia a licenziamenti individuali per ragioni organizzative (legge n. 604 del 1966) sia a operazioni di riduzione del personale ovvero di licenziamento collettivo (legge n. 223 del 1991). E’ sufficiente che un’azienda dimostri di avere la necessità di sopprimere uno o più posti di lavoro, perché possa legittimamente farlo. L’art. 18 St. Lav. non lo impedisce minimamente. Questa norma entra in funzione soltanto se un’azienda con più di 15 dipendenti nell’effettuare uno o più licenziamenti non rispetta le regole del sistema ovvero adduce motivazioni prive di fondamento. La reintegrazione è una sanzione, che è stata introdotta per le aziende di una certa dimensione in considerazione del fatto che per esse il pagamento di un indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato non è un problema.
Abolire l’art. 18 significa sostanzialmente dare mano libera in materia di licenziamenti. Nessuna sanzione economica potrà scoraggiarli, anche perché i lavoratori espulsi, quelli più costosi, per la loro età, potranno essere sostituiti da giovani alle prime armi più docili e meno retribuiti. In questo modo si favoriscono gli imprenditori abituati a realizzare i profitti torchiando i dipendenti e non coloro che vogliono investire nell’innovazione. Inutile dire che la libertà di licenziare può essere utilizzata come strumento nel confronto politico e come mezzo di pressione. Nel nostro Paese dove, per carenza di capacità imprenditoriali, le possibilità di lavoro scarseggiano, perdere il posto significa essere emarginati dalla società. Con buona pace dell’art. 1 della nostra Costituzione che pone il lavoro a fondamento della Repubblica.
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