di Domenico d’Amati
Alla Commissione Parlamentare di Vigilanza non è consentito di stabilire che alle trasmissioni di informazione debbano applicarsi le regole poste per le trasmissioni di comunicazione politica. Infatti la legge n. 28/2000, dopo avere disciplinato con l’art. 2 le trasmissioni di comunicazione politica, dettando tra l’altro le regole per l’accesso, prevede all’art. 5 che la Commissione Parlamentare e l’Autorità Garante definiscano i criteri specifici cui devono informarsi la concessionaria pubblica e le emittenti televisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Con le parole “criteri specifici” il legislatore ha indicato alla Commissione Parlamentare e all’Autorità Garante che esse devono stabilire, per i programmi di informazione, regole diverse da quelle applicabili alla comunicazione politica, regole cioè che tengano conto delle esigenze dell’attività di informazione, che è profondamente diversa da quella di comunicazione politica. Per questo la disposizione impartita dalla Commissione di Vigilanza con l’art. 6 par. 4 del regolamento per le elezioni regionali, secondo cui le trasmissioni di informazione sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica, non rientra nei poteri attribuitile dal legislatore. Conseguentemente questa disposizione non deve essere applicata né dalla Rai né dalle emittenti private. Chi la applicherà si assumerà gravi responsabilità nei confronti del pubblico e dei giornalisti addetti alle trasmissioni di informazione, i quali hanno il diritto-dovere di svolgere la loro attività nell’interesse del Paese.
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