di Patton
Lâ??emendamento anti-Caselli alla riforma dellâ??ordinamento giudiziario, fatto approvare dal relatore Bobbio (AN) nella seduta del Senato del 22 giugno scorso, si è rivelato un grande flop: è come se contro un aereo fosse stato sparato un missile aria-terra che, per un grave errore di puntamento, sia passato a centinaia di chilometri di distanza dal bersaglio andando a finire in mare.
Che cosa è successo?
A norma della legge vigente (art.76 bis dellâ??Ordinamento giudiziario del 1941) la Procura nazionale antimafia fa parte della Procura generale presso la Corte di Cassazione ed il Procuratore nazionale antimafia è un magistrato di cassazione ossia è un magistrato requirente (PM) che riveste un incarico direttivo di legittimità .
La riforma ha retrocesso quella del Procuratore generale antimafia tra le funzioni direttive requirenti di secondo grado (art.1 comma 16) ma tale norma non entrerà immediatamente in vigore con lâ??approvazione della legge (attualmente allâ??esame della Camera) bensì attraverso un decreto delegato che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dallâ??entrata in vigore del nuovo Ordinamento giudiziario (art.2 comma 10 lett. a).
Quindi, poiché lâ??attuale Procuratore antimafia Vigna scadrà il prossimo 1° agosto, epoca in cui troverà ancora applicazione lâ??attuale articolo 76 bis dellâ??Ordinamento giudiziario, Caselli potrà legittimamente concorrere alla successione.
Ma anche se, per miracolo, lâ??emendamento Bobbio fosse già entrato in vigore, esso non colpirebbe Castelli percheâ??:
a) prevede che, anche prima della riforma che retrocederà in serie B il Procuratore nazionale antimafia, non possono essere conferiti incarichi direttivi requirenti di legittimità a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio;
b) poiché lâ??incarico suddetto resta ancora di legittimità bastano due anni di servizio per concorrervi;
c) Caselli ha ancora davanti a sé non due ma quattro anni di carriera.
Ecco come è affondato il missile Bobbio.