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Articolo 21 - Editoriali
Terrorismo internazionale. Le scorciatoie non servono
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di Antonio Ingroia*

Dedicarsi alle indagini di terrorismo, dopo aver fatto esperienza per anni con le indagini su fatti di mafia, presenta qualche vantaggio. Soprattutto perché alcuni problemi, che si pongono nell??applicazione della nuova legislazione in materia di terrorismo internazionale, alcune difficoltà operative e probatorie che si incontrano oggi nella pratica quotidiana dei procedimenti per fatti di terrorismo, a prima vista nuovi ed inediti, si rivelano meglio fronteggiabili alla luce dell??esperienza pluridecennale acquisita da magistrati e forze dell??ordine sul fronte dell??azione investigativa antimafia. Un??esperienza che evita anche approcci ??avventuristi? al fenomeno, che incoraggia l??uso di metodologie investigative ??step by step?, ??passo dopo passo?, in modo da garantire approdi processuali soltanto in forza di piattaforme probatorie più che solide, nonostante certe previsioni legislative imperniate sui reati associativi ?? siano essi di mafia o di criminalità terroristica ?? potrebbero costituire strumenti insidiosi per le libertà dei cittadini, italiani e non, se utilizzati con troppa disinvoltura. Ad uno standard probatorio di grande rigore ci si è attenuti nell??applicazione dei reati di criminalità organizzata ai favoreggiatori della mafia, e così va fatto con i sospetti fiancheggiatori dei terroristi. Quanto mai insidiose sono quelle impostazioni, lette in qualche editoriale di autorevoli quotidiani italiani nelle settimane scorse, che prospettano un presunto  ??doppiopesisimo? della giustizia italiana, severa in tema di mafia e garantista in tema di terrorismo: mai fornire argomenti fuorvianti che finiscono per avvalorare certe tesi strumentali, spesso sostenute ?? ad esempio ?? da capimafia come Totò Riina, che pretende di essere considerato vittima di un presunto "Stato di polizia" messo in piedi contro di lui, cosa infondata - come suol dirsi - in fatto e in diritto.
Anche per il favoreggiamento della mafia, ovviamente, occorre provare non solo l??obiettiva condotta di favore del mafioso, ma anche il dolo, e cioè la piena consapevolezza di aiutare, con quel determinato comportamento, l' associazione mafiosa. E non è un caso che talvolta si siano registrate assoluzioni proprio su questo snodo probatorio. ? vero, semmai, che le difficoltà probatorie in un??indagine, e poi in un processo, per fatti di terrorismo internazionale sono oggi ben maggiori di quelle che si incontrano quotidianamente in un processo di mafia. Il che dipende da vari fattori. Ma innanzitutto dipende dalle stesse ragioni per le quali fino a venti o venticinque anni fa era difficile condannare per fatti di mafia. A quell??epoca, occorreva dimostrare preliminarmente la stessa esistenza dell'associazione mafiosa, di una sua organizzazione stabile e strutturata, e poi portare le prove della partecipazione o del favoreggiamento dei singoli imputati. Le maggiori conoscenze acquisite sull??organizzazione interna di Cosa Nostra, grazie soprattutto al fenomeno del c.d. ??pentitismo?, poi l'introduzione del reato di associazione mafiosa, ed infine il lavorio della giurisprudenza, emblematicamente e definitivamente consacrato dalle condanne del primo maxi-processo, confermate nel 1992 dalla Corte di Cassazione, hanno prodotto un patrimonio di conoscenze di tipo criminologico e giuridico, che, dando per acquisita l'esistenza di Cosa Nostra e la sua aderenza alla previsione dell??art.416 bis, consente di dimostrare in ciascun processo soltanto i rapporti dei singoli con l'associazione e la loro concreta condotta di agevolazione.
Con il terrorismo internazionale tutto ciò non è (ancora?) possibile. Sebbene in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001 sia stato creato un reato ad hoc per il terrorismo internazionale, nelle aule di giustizia occorre comunque partire dalla dimostrazione dell'esistenza di un'organizzazione terroristica ricollegabile alla condotta del singolo imputato. Ebbene, mentre la mafia ha una presenza percepibile sul territorio, produce intimidazioni e assoggettamenti che sono tangibili, per esempio attraverso la concretezza del racket delle estorsioni, il terrorismo internazionale ha un??organizzazione assai più occulta e meno radicata sul territorio di un Paese come l??Italia. Il legislatore è stato agevolato nel disegnare una definizione normativa dell??associazione mafiosa, potendo ancorarsi a parametri concreti come l??omertà e l??intimidazione mafiosa, mentre l??associazione terroristica viene inevitabilmente designata soltanto dalle sue finalità, terroristiche appunto, non sempre dimostrabili concretamente in riferimento al territorio ove il singolo imputato opera. Organizzazione terroristica, peraltro, che ha ambito internazionale e tipologia di tipo federativo (ed il cui organigramma è quindi più difficilmente individuabile), pochi legami con il ??territorio? europeo, agilità della struttura operativa, che si manifesta solo nel momento in cui si verifica un attentato per poi tornare nella totale clandestinità con grande capacità di movimento sul territorio internazionale.
E stavolta non si può pensare a soluzioni miracolistiche sul piano legislativo. Le fattispecie di reato vigenti consentono il massimo della dilatazione consentito dalla nostra Costituzione. Anzi, per farvi rientrare il maggior numero di situazioni possibili, si è creata una figura di reato che ha un elevato grado di astrazione e di generalità, ben al di là delle categorie tradizionali del reato associativo. Il che comporta un maggior grado di discrezionalità da parte del giudice nel momento delle decisione, e quindi decisioni fra loro contraddittorie anche nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria che possono creare sconcerto nell' opinione pubblica, ma che non sono certamente segno di debolezza dello Stato nei confronti dei terroristi, e piuttosto il prezzo dovuto che deve pagarsi per preservare un principio cardine del nostro sistema giudiziario come il principio del libero convincimento del giudice. Un prezzo che si ridurrà via via che su questi temi si formerà una giurisprudenza consolidata, soprattutto da parte della Cassazione. E?? quello che è accaduto per la mafia nell??arco di decenni; è quello che dovrà accadere anche per il terrorismo internazionale, fenomeno con il quale probabilmente ci dovremo confrontare ancora a lungo. Occorrono anni di faticoso lavorio giurisprudenziale per stabilizzare gli orientamenti ed indirizzare la prassi investigativa e quella giudiziaria lungo percorsi più aderenti ai principi di uno Stato di diritto. Non certo con scorciatoie legislative o investigative, come quelle della c.d. ??intelligence?, certamente preziosa purché resti ben distinta dall??attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, che raccolgono le prove nel rispetto delle forme previste dalla legge e dei diritti di difesa degli indagati, qualunque sia loro nazionalità.

*sostituto procuratore della Repubblica a Palermo

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