di Giampaolo Orsello
Contro la controriforma costituzionale che intende modificare la Costituzione della Repubblica sulla base della legge pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005, sulla base della procedura indicata dallâ??art. 138 della Costituzione, ma senza lâ??approvazione del 2/3 dei voti: infatti nella seduta del Senato tale legge ha ottenuto 170 voti favorevoli, 132 contrari e tre astenuti (che al Senato equivalgono a voti contrari).
1) la legge introduce il concetto di Senato federale (in rappresentanza delle Regioni) e ne limita fortemente i poteri in quanto il Senato non ha più il potere legislativo generale che è riservato alla Camera dei Deputati.
2) il numero dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica è ridotto da 5 a 3;
3) il numero dei deputati e dei senatori è ridotto e tale riduzione influisce sulla stessa funzione rappresentativa delle due assemblee e sui loro poteri di organizzazione interna;
4) tenuto conto della diversità delle competenze legislative previste è facilmente prevedibile un contrasto paralizzante tra Camera e Senato nello svolgimento delle loro funzioni
5) lâ??età richiesta per il Presidente della Repubblica è ridotta da 50 a 40 anni;
6) il Presidente della Repubblica non ha più il potere di sciogliere le Camere che è attribuito al Primo Ministro che ne ha lâ??esclusiva responsabilità . In caso di dimissioni del primo ministro la Camera dei Deputati viene sciolta;
7) non si da luogo allo scioglimento della Camera â??qualora alla Camera dei Deputati entro i 20 giorni successivi venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nellâ??attuazione del programma e si designi nellâ??ambito della stessa maggioranza un nuovo primo ministro, che viene successivamente nominato dal Presidente della Repubblicaâ?;
8) la figura del Presidente del Consiglio è sostituita da quella di Primo ministro: tutto il progetto di nuova Costituzione si distacca dalla forma parlamentare ed assume un carattere presidenzialista , tenuto conto che nelle elezioni per la Camera dei deputati è indicato il ruolo del candidato Primo ministro;
9) non è più previsto il voto di fiducia da parte del Parlamento, che si limita ad esprimere un voto sul programma del governo, mentre il voto di fiducia può essere espresso soltanto quando richiesto dal Primo ministro: â??il primo ministro si dimette qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinate di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioniâ?;
10) il primo ministro ha poteri non solo di nomina , ma anche di revoca dei ministri;
11) il Consiglio superiore della Magistratura non ha più un vicepresidente, eletto tra i membri designati dal Parlamento;
12) Roma è capitale dello Stato ma le sue competenze sono stabilite dalla Regione Lazio;
13) Sono largamente aumentati i poteri delle Regioni: promozione internazionale, politica monetaria, polizia amministrativa, tutela della salute, sicurezza alimentare , reti di trasporto e di navigazione, ordinamento delle professioni, ordinamento sportivo, produzione dellâ??energia, emittenza radiotelevisiva regionale, potestà legislativa esclusiva nellâ??assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica e definizione dei programmi scolastici (la cosiddetta devolution);
14) La composizione della Corte costituzionale è mutata: 15 giudici invece di dodici, di cui quattro nominati dal Presidente della Repubblica (invece di cinque) , quattro nominati dalle Supreme magistrature (invece di cinque) , tre eletti dalla Camera e quattro dal Senato federale (con un aumento quindi di due dei giudici di elezioni parlamentare).