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Articolo 21 - Editoriali
Al referendum occorre votare no. Così la modifica del Governo
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di Giampiero Orsello

Le modifiche al titolo II della parte seconda della Costituzione (artt. 30-33) della  legge costituzionale che concerne la controriforma della  Costituzione stravolgono sostanzialmente il carattere del Governo, soprattutto nei suoi rapporti con il Parlamento e con il Presidente della  Repubblica.

La figura del Presidente del Consiglio è sostituita da quella  del Primo Ministro: tutto il progetto della controriforma costituzionale  si distacca dalla  forma parlamentare prevista dalla  nostra Costituzione e le fa assumere un carattere presidenzialista, tenuto conto che nelle elezioni politiche accanto alla lista dei candidati prescelta è indicato il ruolo del candidato Primo ministro, appunto mediante collegamento con la lista dei candidati alla Camera dei Deputati, la cui maggioranza è poi di per sé collegata al candidato  alla carica di primo ministro. Sulla  base dei risultati delle elezioni il Presidente della  Repubblica e il Parlamento non hanno più alcuna possibilità di scelta per quanto riguarda la formazione del Governo e il  Presidente della  Repubblica deve limitarsi a nominare  il Primo ministro indicato nelle elezioni.

Sarebbe abolito il voto di fiducia al Governo da parte del Parlamento: con la controriforma costituzionale il Primo Ministro si limiterebbe ad illustrare il proprio programma e la composizione del proprio governo alla  Camera dei Deputati, che a sua volta dovrebbe limitarsi ad un solo voto di approvazione del programma stesso. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della  Camera dei Deputati il Primo ministro dovrebbe dimettersi e il Presidente della  Repubblica senza alcun potere di intervento  suo e dei Presidenti delle Camere dovrebbe conseguentemente decretare lo scioglimento della Camera stessa: il Primo ministro deve dimettersi anche quando la mozione di sfiducia sia stata  respinta con il voto determinate dei deputati non appartenenti alla  maggioranza e,  in caso di designazione di un nuovo Primo Ministro, questi deve essere  espresso dalla  maggioranza stessa e, quindi, il Presidente della  Repubblica, prendendone atto dovrebbe nominarlo Primo ministro.

Il Primo Ministro secondo la controriforma non soltanto nomina  i ministri ma può anche revocarli, tutto ciò senza più alcun potere da parte del Presidente della  Repubblica.

Tale normativa costituzionale costituirebbe lâ??introduzione nellâ??ordinamento italiano di un modello di natura plebiscitaria contrastante con tutto il sistema costituzionale democratico e quindi anche  con alcuni principi fondamentali contenuti nella prima parte della  Costituzione.

Per impedire un tale stravolgimento  del ruoli del Governo, dei suoi poteri e delle sue responsabilità occorre bocciare la controriforma costituzionale con un deciso No nel referendum del 25 e 26 giugno.

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