di Giampiero Orsello
Le modifiche al titolo II della parte seconda della Costituzione (artt. 30-33) della legge costituzionale che concerne la controriforma della Costituzione stravolgono sostanzialmente il carattere del Governo, soprattutto nei suoi rapporti con il Parlamento e con il Presidente della Repubblica.
La figura del Presidente del Consiglio è sostituita da quella del Primo Ministro: tutto il progetto della controriforma costituzionale si distacca dalla forma parlamentare prevista dalla nostra Costituzione e le fa assumere un carattere presidenzialista, tenuto conto che nelle elezioni politiche accanto alla lista dei candidati prescelta è indicato il ruolo del candidato Primo ministro, appunto mediante collegamento con la lista dei candidati alla Camera dei Deputati, la cui maggioranza è poi di per sé collegata al candidato alla carica di primo ministro. Sulla base dei risultati delle elezioni il Presidente della Repubblica e il Parlamento non hanno più alcuna possibilità di scelta per quanto riguarda la formazione del Governo e il Presidente della Repubblica deve limitarsi a nominare il Primo ministro indicato nelle elezioni.
Sarebbe abolito il voto di fiducia al Governo da parte del Parlamento: con la controriforma costituzionale il Primo Ministro si limiterebbe ad illustrare il proprio programma e la composizione del proprio governo alla Camera dei Deputati, che a sua volta dovrebbe limitarsi ad un solo voto di approvazione del programma stesso. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei Deputati il Primo ministro dovrebbe dimettersi e il Presidente della Repubblica senza alcun potere di intervento suo e dei Presidenti delle Camere dovrebbe conseguentemente decretare lo scioglimento della Camera stessa: il Primo ministro deve dimettersi anche quando la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinate dei deputati non appartenenti alla maggioranza e, in caso di designazione di un nuovo Primo Ministro, questi deve essere espresso dalla maggioranza stessa e, quindi, il Presidente della Repubblica, prendendone atto dovrebbe nominarlo Primo ministro.
Il Primo Ministro secondo la controriforma non soltanto nomina i ministri ma può anche revocarli, tutto ciò senza più alcun potere da parte del Presidente della Repubblica.
Tale normativa costituzionale costituirebbe lâ??introduzione nellâ??ordinamento italiano di un modello di natura plebiscitaria contrastante con tutto il sistema costituzionale democratico e quindi anche con alcuni principi fondamentali contenuti nella prima parte della Costituzione.
Per impedire un tale stravolgimento del ruoli del Governo, dei suoi poteri e delle sue responsabilità occorre bocciare la controriforma costituzionale con un deciso No nel referendum del 25 e 26 giugno.