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Articolo 21 - Editoriali
Revisione della tv senza frontiere
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di Elda Brogi

A dicembre dello scorso anno la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 89/552/CEE, la cosiddetta â??televisioni senza frontiereâ?. La proposta è frutto di un lunghissimo dibattito, svoltosi soprattutto durante la scorsa Legislatura europea e incentrato sulla necessità di dare ai servizi audiovisivi, in relazione alla convergenza tecnologica, una nuova disciplina che sia complementare a quella delle comunicazioni elettroniche e del commercio elettronico.

A fronte della sistematizzazione della regolazione delle comunicazioni elettroniche, che ha definito la portata di â??retiâ? e â??serviziâ? di comunicazione elettronica e a fronte della definizione di â??servizi della società dellâ??informazioneâ? manca ancora infatti nella disciplina vigente una esplicita definizione di â??servizio audiovisivoâ? che sia congrua con lâ??evoluzione tecnologica.

Uno dei problemi relativi alla direttiva tv senza frontiere, infatti, è quello della inclusione o meno dei servizi su richiesta quali servizi â??punto a puntoâ? dal novero delle â??trasmissioni televisiveâ?. La possibilità di interpretazione negativa della definizione della direttiva vigente rende necessaria una nuova classificazione dei servizi â??televisiviâ? al fine di ricomprendere nella nozione di servizio audiovisivo anche contenuti uguali, sia che vengano trasmessi simultaneamente da un fornitore di contenuti, sia che vengano trasmessi su richiesta di un utente.

Nella proposta di revisione, infatti, la Commissione distingue fra servizi audiovisivi â??lineariâ? e â??non lineariâ? dove per lineari intende la tradizionale radiodiffusione televisiva e per non lineari i servizi audiovisivi, simili a quelli radiotelevisivi, nei quali lâ??utente decide il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore del servizio di media.

In base al principio di neutralità tecnologica, le stesse regole si applicano allo stesso tipo di servizi. In base al principio della differenza tra gli uni e gli altri servizi sulla base dellâ??impatto sulla società si distinguono per i servizi lineari degli obblighi più stringenti.

La direttiva giustifica quindi lâ??imposizione di limiti più leggeri per i servizi non lineari, che devono rispettare solo gli obblighi minimi, quali ad esempio non nuocere allo sviluppo dei minori, non incitare allâ??odio, promuovere la produzione e lâ??accesso e dà alcune regole base per i contenuti pubblicitari. Permangono obblighi più stringenti per i servizi lineari, nonostante un allentamento dei limiti alla pubblicità (abrogazione del limite di affollamento giornaliero-solo 20% orario e possibilità di nuove forme pubblicitarie, es product placement non computabili nel limite orario). Lâ??aspetto che rimane in ombra nella revisione della direttiva (oltre naturalmente al tema del pluralismo, inteso come divieto in sé di posizioni dominanti) è la regolazione di elementi di â??universalitàâ? e â??qualitàâ? di diffusione del prodotto audiovisivo (ai fini della tutela della libertà dei telespettatori di essere informati è previsto che i titolari di diritti esclusivi relativi ad una manifestazione di interesse generale cedano ad altre emittenti il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi di informazione). Le nuove tecnologie certo sono unâ??ottima potenzialità per la diffusione di nuovi contenuti, ma occorre che il mercato (o la regolazione) permetta lâ?? effettiva fruizione a tutti di alcuni contenuti essenziali e di qualità a prezzi ragionevoli. In questo senso è positivo che la direttiva mantenga comunque lâ??articolo sullâ??elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società non soggetti ad esclusiva.

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