Articolo 21 - L'attività di Art. 21
Plateale incostituzionalita’ dell’art. 8: demolisce i diritti dei lavoratori
di Domenico d’Amati
L’emendamento all’art. 8 della legge di manovra, approvato ieri dalla Commissione Bilancio del Senato, esplicita l’obiettivo, perseguito dal Governo, di demolizione dei diritti dei lavoratori. Infatti vi si afferma apertamente che con “specifiche intese”, a livello aziendale o territoriale, si possono apportare deroghe alle norme di legge che tutelano i lavoratori.
Se questa norma supererà il vaglio delle Camere, il Presidente della Repubblica sarà richiesto di promulgare una plateale violazione della Costituzione, che all’art. 39 pone precisi limiti al potere normativo dei sindacati, precisando che essi, a determinate condizioni, unitariamente rappresentati in proporzione ai propri iscritti, possono soltanto stipulare contratti collettivi validi per tutti gli appartenenti ad una categoria.
E’ notorio che le condizioni previste dall’art. 39 per la stipula da parte dei sindacati di contratti validi erga omnes – in particolare la registrazione previo controllo della democraticità degli Statuti – non sono mai state realizzate, anche per non riconoscere il ruolo prevalente della CGIL.
Solo per questo il legislatore non può, senza violare l’art. 39 della Costituzione, attribuire ai sindacati un potere sostanzialmente legislativo. Ma v’è di più.
La Corte Costituzionale ha infatti affermato che, anche in caso di attuazione dell’art. 39 della Costituzione, la tutela dei diritti dei lavoratori resterebbe affidata alle norme di legge inderogabili che disciplinano la materia: “la Corte non ritiene fondata la tesi secondo la quale l’art. 39 contiene una riserva normativa o contrattuale, in favore dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro. Una tesi siffatta, segnatamente se enunciata in termini così ampi, contrasterebbe con le norme contenute, ad esempio, negli articoli 3, 35 e 36 Cost., le quali, al fine di tutelare la dignità personale del lavoratore ed il lavoro in qualsiasi forma e da qualunque prestato e di garantire al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa, non soltanto consentono, ma insieme impongono al legislatore di emanare norme che, direttamente o mediatamente, incidono nel campo dei rapporti di lavoro” (Corte Cost. 19.12.1962 n. 106).
L’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge di manovra è pertanto di assoluta evidenza.
Il fatto che questa norma sia stata inserita in un provvedimento diretto ad evitare il baratro di una crisi finanziaria, è un illecito espediente volto a costringere il Presidente della Repubblica a promulgarla.
Confidiamo che non funzionerà.
Se questa norma supererà il vaglio delle Camere, il Presidente della Repubblica sarà richiesto di promulgare una plateale violazione della Costituzione, che all’art. 39 pone precisi limiti al potere normativo dei sindacati, precisando che essi, a determinate condizioni, unitariamente rappresentati in proporzione ai propri iscritti, possono soltanto stipulare contratti collettivi validi per tutti gli appartenenti ad una categoria.
E’ notorio che le condizioni previste dall’art. 39 per la stipula da parte dei sindacati di contratti validi erga omnes – in particolare la registrazione previo controllo della democraticità degli Statuti – non sono mai state realizzate, anche per non riconoscere il ruolo prevalente della CGIL.
Solo per questo il legislatore non può, senza violare l’art. 39 della Costituzione, attribuire ai sindacati un potere sostanzialmente legislativo. Ma v’è di più.
La Corte Costituzionale ha infatti affermato che, anche in caso di attuazione dell’art. 39 della Costituzione, la tutela dei diritti dei lavoratori resterebbe affidata alle norme di legge inderogabili che disciplinano la materia: “la Corte non ritiene fondata la tesi secondo la quale l’art. 39 contiene una riserva normativa o contrattuale, in favore dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro. Una tesi siffatta, segnatamente se enunciata in termini così ampi, contrasterebbe con le norme contenute, ad esempio, negli articoli 3, 35 e 36 Cost., le quali, al fine di tutelare la dignità personale del lavoratore ed il lavoro in qualsiasi forma e da qualunque prestato e di garantire al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa, non soltanto consentono, ma insieme impongono al legislatore di emanare norme che, direttamente o mediatamente, incidono nel campo dei rapporti di lavoro” (Corte Cost. 19.12.1962 n. 106).
L’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge di manovra è pertanto di assoluta evidenza.
Il fatto che questa norma sia stata inserita in un provvedimento diretto ad evitare il baratro di una crisi finanziaria, è un illecito espediente volto a costringere il Presidente della Repubblica a promulgarla.
Confidiamo che non funzionerà.
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