di Gian Carlo Caselli
Al Congresso dellâ??Associazione Nazionale Magistrati di Napoli dello scorso settembre un autorevole esponente della maggioranza di governo lâ??aveva proclamato con franchezza: col nuovo ordinamento giudiziario â??Mani puliteâ? non sarebbe mai cominciata. Spazzati via i fumi della propaganda, il vero obiettivo della (contro)riforma non poteva essere enunziato con maggior chiarezza: controllare i giudici, sterilizzare lâ??indipendenza della magistratura, punendola â?? nello stesso tempo â?? per aver osato fare il suo dovere indirizzando il controllo di legalità non solo verso i â??poveracciâ?, ma anche verso chi può e conta.
Due sono le strade che portano inesorabilmente ad affossare lâ??indipendenza della magistratura: innanzitutto svuotare di poteri effettivi il CSM, così indebolendo lâ??argine che la Costituzione pone a difesa proprio di tale indipendenza (condizione indispensabile per lâ??eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge);- poi attribuire al Ministro della giustizia poteri esorbitanti rispetto a quella separazione dei poteri che in democrazia è fondamentale. Lâ??una e lâ??altra strada erano nettamente ed univocamente tracciate nella (contro)riforma. Lâ??una e lâ??altra strada sono state decisamente sbarrate dal Presidente Ciampi con il messaggio alle Camere che richiede una nuova deliberazione.
La legge rinviata alle Camere prevedeva infatti che le assegnazioni e promozioni dei magistrati fossero attribuite a commissioni esterne al CSM, ingabbiato così in compiti di mera ratifica. Il Capo dello Stato ha rilevato un palese contrasto con lâ??art.105 Costituzione, che riserva lâ??effettività dei poteri in questione appunto al CSM. Ed è un contrasto che si colloca nel cuore del progetto di riforma governativo.
La (contro)riforma attribuiva inoltre al Ministro poteri che gli sono assolutamente preclusi dalla Costituzione (in particolare dagli articoli 101,104,110 e 112). Se non ci fosse stato lo â??stopâ? del Presidente Ciampi, il Ministro avrebbe potuto stabilire allâ??inizio di ogni anno le â??linee di politica giudiziariaâ?. Poiché i giudici devono essere soggetti soltanto alla legge, vi sarebbe stato un evidente pregiudizio per lâ??esercizio autonomo ed indipendente della funzione giudiziaria.
Senza quello â??stopâ? il Ministro avrebbe anche potuto accertare la â??sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con lâ??esercizio dellâ??azione penale o con mezzi di impugnazione o con lâ??annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazioneâ?. Un potere di monitoraggio dellâ??esito dei procedimenti che avrebbe trasformato il Ministro in giudice dei giudici, sulla base di criteri di valutazioni legati allâ??interesse politico e non alla correttezza e al rigore. Ciò che pone il Ministro decisamente fuori del campo dellâ??organizzazione e funzionamento dei servizi ( che rappresenta il contenuto ed il limite costituzionale dei suoi poteri). Mentre è del tutto evidente, anche ai ciechi, che un simile monitoraggio condiziona gravemente i magistrati nellâ??esercizio delle loro funzioni, soprattutto i PM, che hanno lâ??obbligo di esercitare lâ??azione penale nei confronti di chiunque, anche verso chi sta a cuore alla maggioranza politica contingente ( non cambia nulla se di destra o sinistra), senza il timore di incappare nelle censure del potere. Eâ?? soltanto nei regimi illiberali che lâ??accusa deve sempre avere ragione e che lâ??infondatezza della pretesa punitiva viene considerata delitto di lesa maestà , da sanzionare: in un sistema democratico, concezioni di questo tipo non dovrebbero avere alcun diritto di cittadinanza.
Come si vede, non si tratta semplicemente di apportare qualche ritoccoâ?tecnicoâ? qua e là , per assecondare i rilievi del Capo dello Stato. La partita che il rinvio della legge alle Camere riapre è ben più delicata e difficile. Vedremo se il potere politico saprà farsene carico riferendosi agli interessi generali del Paese. Purtroppo, le recentissime vicende delle nuove norme in materia di prescrizione e recidiva non autorizzano alcun ottimismo. Eâ?? infatti difficile pensare che sia mirata ad interessi di carattere generale una riforma che (essendosi prescritti â?? nel 2001,2002,2203 e 2004 â?? rispettivamente 120, 151 184 e 210mila reati ) invece di sforzarsi di diminuire i casi di prescrizione riducendo drasticamente la durata dei processi, abbatte i tempi entro cui si può accertare se e da chi un reato è stato effettivamente commesso, causando inevitabilmente un ulteriore aumento delle prescrizioni. Una specie di resa, di rinunzia alla pretesa punitiva per una fascia estesissima di reati. Di più: per moltissimi processi, lâ??inizio delle indagini sarà come far partire un treno che si sa già che non arriverà mai. Lavoro inutile e soldi buttati. Lâ??esatto contrario (e vale anche per la progettata riforma dellâ??ordinamento giudiziario) di un sistema giustizia efficiente e moderno.