di Redazione
L’Autorità, con il documento di consultazione pubblica sullo schema di provvedimento “Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza” ha definito le modalità di assegnazione del dividendo digitale in Italia.
La consultazione pubblica è scaduta il 18 settembre u.s.
Nel testo si prevede l’utilizzo del Beauty contest per l’assegnazione del dividendo digitale e non il meccanismo dell’asta. Il beauty contest implica gradi di discrezionalità molto ampi della Commissione aggiudicatrice e, inoltre, non garantisce la massimizzazione dell’introito economico per lo Stato1 (il parametro economico è infatti solo uno tra i tanti parametri per l’aggiudicazione delle frequenze).
Inoltre nello schema di provvedimento, l’Autorità sembra limitare la partecipazione alla gara ai soli soggetti televisivi. All’art. 6 (Presentazione della domanda), infatti, sebbene si rimandi all’art. 25 del codice (che comprende tutti gli operatori autorizzati nel sistema delle comunicazione), si utilizza la dizione più limitata di soggetti “in possesso dell’autorizzazione generale di operatore di rete televisivo”. Se tale lettura fosse confermata, si avrebbe il risultato che le frequenze liberate nel passaggio dal sistema analogico al digitale ed assegnate con la gara sul dividendo digitale andrebbero ai soggetti titolari di reti televisive.
Allo stesso tempo, la Commissione europea ha concluso una consultazione pubblica in cui sottolinea la necessità che il dividendo venga destinato allo sviluppo di servizi broadband senza fili e sottolinea l’importanza che gli stati membri adottino un approccio comune sull’allocazione del dividendo digitale nei rispettivi paesi.
Se il dividendo digitale italiano, come sembra dalla lettura del documento dell’Autorità, fosse realmente assegnato agli operatori televisivi, si rischia quindi di avere in Italia un approccio diverso dagli altri Stati membri e in contrasto con quanto indicato dalla Commissione europea2.
Tutto quanto premesso sarebbe utile sapere se:
1)È vero che possono partecipare alla gara per l’assegnazione del dividendo digitale in Italia i soli operatori titolari di autorizzazione generale di operatore di rete televisivo;
2)Se confermato quanto sopra, se questo approccio non ponga l’Italia in una posizione isolata rispetto ai maggiori Paesi europei e agli USA dove i Governi hanno dichiarato l’intenzione di dedicare il dividendo digitale per la fornitura di servizi a banda larga;
3)se questo approccio non ponga l’Italia in una posizione di contrasto con quanto espresso dalla Commissione europea sulla necessità di adottare un approccio comune tra gli Stati membri sul dividendo digitale e sulla destinazione per i servizi a banda larga.
4)se, a parere della Commissione europea, l’approccio dello Stato italiano non abbia finalità anticompetitive volte a frenare lo sviluppo di servizi broadband e quindi lo sviluppo di nuovi servizi (come la televisione sul broadband) per favorire il mantenimento delle posizioni dominanti di RAI e RTI nel mercato della televisione analogica e digitale.
Documento di consultazione della Commissione europea sul dividendo digitale