di Domenico d'Amati
In materia di elezioni anticipate accade in questi giorni di leggere commenti che sembrano in qualche misura anticipare l'entrata in vigore della riforma costituzionale voluta da Silvio Berlusconi.
Nel fondo di oggi sul Corriere della Sera Angelo Panebianco scrive: "Se si ragiona di elezioni anticipate è meglio prima di tutto interrogarsi sulla convenienza del Presidente del Consiglio, dal momento che a lui spetta decidere se chiederle o no al Capo dello Stato."
Queste parole possono essere interpretate nel senso che, per lo scioglimento delle Camere, sia necessaria una richiesta del Presidente del Consiglio. Ma ciò si verificherà soltanto se sarà definitivamente approvata la riforma della Costituzione.
Oggi il potere di scioglimento delle Camere può essere esercitato dal Presidente della Repubblica indipendentemente da qualsiasi sollecitazione o richiesta.
Si tratta di un potere esclusivo ed incondizionato.
L??art. 88 della Costituzione prevede soltanto che il Presidente della Repubblica, prima di decidere lo scioglimento, consulti i Presidenti delle Camere, senza essere però vincolato dal loro parere.
Se Ciampi si convincerà che, per il bene del Paese, siano necessarie le elezioni politiche anticipate, egli potrà sciogliere le Camere con decisione autonoma, discrezionale ed insindacabile.