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"Atto discriminatorio". Condannato il comune di Montichiari; l'appello dell'Asgi
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di redazione

"Atto discriminatorio". Condannato il comune di Montichiari; l'appello dell'Asgi

In seguito all'ordinanza diramata dal Tribunale di Brescia l'8 aprile 2010, che condanna esplicitamente il comune di Montichiari in merito alla gestione dell'iscrizione all'anagrafe dei cittadini stranieri, “discriminatoria” per le modalità imposte, l'Asgi, Associazione studi giridici sull'immigrazione ha diramato un comunicato rivolgendo un appello al Governo: adesso vanno annullate tutte le delibere ed ordinanze degli enti locali manifestamente contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Il tutto era partito a marzo con il ricorso, presentato da un cittadino straniero, dall'Asgi stesso e dalla Fondazione Piccini contro la circolare comunale che imponeva ai cittadini stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno, di presentare, ai fini dell'iscrizione anagrafica, una mole aggiuntiva di documenti unitamente a un reddito minimo, il versamento dei contributi Inps, l'ultima busta paga, il CUD e l'ultimo contratto di lavoro. Nel dispositivo della sentenza, tredici pagine in tutto, si legge infatti: «censurabile il fatto che il comune di Montichiari, per concedere la residenza allo straniero o all'extracomunitario, richieda la produzione di documenti che non sono affatto previsti per il cittadino italiano, e inoltre pretenda di estendere il proprio controllo a circostanze afferenti la regolarità del soggiorno, dando luogo a uno "straripamento di potere", non essendo il comune abilitato a svolgere tale attività». Oltre alla precisazione: «la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno, né per il lavoratore, né per i suoi famigliari. Pertanto la richiesta di produrre l'ultima busta paga non ha alcun senso logico o giuridico». Un atto discriminatorio, evidenzia il Tribunale, la cui sentenza a questo punto potrebbe creare un precedente importante.
Il giudice di Brescia ha quindi imposto alla giunta di Montichiari, guidata dalla leghista Elena Zanola,  non solo di cessare immediatamente tale prassi, ma di iscrivere entro breve termine il cittadino marocchino autore del ricorso, e di pagare tutte le spese legali, per un totale di 4.500 euro. Analoghe pronunce erano state emesse nei mesi scorsi, sempre su ricorso dell’ Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione,  nei confronti dei Comuni di Ospitaletto, altro comune del bresciano, condannato per comportamento discriminatorio nei confronti di un cittadino di nazionalità liberiana (ancora in rapporto all'iscrizione anagrafica) e di Brignano D'Adda, nel bergamasco, dove il Giudice del lavoro aveva giudicato “discriminatorie” le delibere che prevedevano il requisito della cittadinanza italiana per avere contributi e prestazioni sociali.
“Viene così confermato- si legge nel comunicato diramato oggi dall'Asgi- che la prassi in atto presso molti Comuni del Nord Italia di porre ostacoli all’ iscrizione anagrafica degli stranieri regolarmente soggiornanti - sull’ illogico ed immorale presupposto che lo straniero "povero" o sgradito possa essere respinto verso il Comune a fianco- e' del tutto illegittima . Trattasi inoltre di prassi che sono fonte di gravissimo danno per i cittadini stranieri che pure hanno pieno diritto di soggiornare nel nostro Paese, tanto per l’ impossibilità di ottenere il rilascio di una  carta di identità, quanto per la perdita del diritto di accesso a  numerosi benefici quali la possibilità di concorrere per l’assegnazione degli alloggi  popolari o all’assistenza sociale,  di ottenere l’iscrizione  al SSN, nonché per l’interruzione che ne deriva al  decorrere del  termine decennale per l’ acquisizione della cittadinanza.”
Rivolge infine un appello al Governo: “Poiché i Comuni gestiscono l’anagrafe in qualità di ufficiali di governo, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione si appella quindi al governo  affinché ribadisca che ai fini della iscrizione anagrafica di italiani e stranieri non può essere richiesto altro requisito se non la dimora abituale ed intervenga puntualmente e prontamente al fine di far cessare questa prassi illegale anche attraverso i poteri di annullamento esercitabili dai prefetti nei confronti di delibere ed ordinanze degli enti locali manifestamente contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

 


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