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Articolo 21 - Editoriali
Nessun vincolo europeo può giustificare l'intervento nei confronti dei processi penali in corso
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di Roberto Mastroianni

Ridurre i tempi dei processi è senz'altro un obiettivo encomiabile, ed è vero che sino all'entrata in vigore della legge Pinto del 2001 l'Italia era il Paese più condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la durata dei processi (ora se ne occupano le Corti d'Appello nazionali, per cui su questo punto la relazione che accompagna il nuovo progetto di legge “taglia processi” è gravemente inesatta). Ma è del tutto pretestuoso invocare, come invece fanno all'unisono i portavoce della nuova iniziativa legislativa, questa pur legittima esigenza e gli obblighi internazionali posti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo per raggiungere obiettivi a questi del tutto estranei. In particolare, nessun vincolo europeo può giustificare l'intervento nei confronti dei processi penali in corso. Per questi infatti, e a differenza dai processi civili ed amministrativi, per i quali la nuova legge dispone solo per l'avvenire, il decorso del termine dei due anni comporta l'automatica estinzione se si trovano nel primo grado di giudizio. E ciò nonostante il loro svolgimento si sia sinora organizzato e sviluppato senza minimamente considerare un tale rischio di estinzione.
Ora, questa soluzione, capace evidentemente di cancellare di colpo decine di migliaia di processi e quindi di garantire l'impunità ai colpevoli di tantissimi reati (in definitiva, un'amnistia mascherata), non solo non è richiesta da alcun vincolo europeo, ma appare anzi incompatibile con il principio, questo sì proprio della Convenzione  europea dei diritti dell'uomo, per cui il legislatore è tenuto a non interferire sui processi in corso, in maniera da determinarne l'esito. Questo profilo di incostituzionalità (l'art. 117 della Costituzione impone al legislatore di rispettare i trattati internazionali) si aggiunge a numerosi altri, relativi tra l'altro al trattamento differente riservato agli imputati a seconda che siano recidivi o meno, al tipo di reato commesso, al grado in cui si trova il giudizio. Per finire con la paradossale conseguenza per cui i processi relativi ai reati di minore allarme sociale (o almeno così considerati da chi ha concepito il progetto di legge) dovranno essere trattati più velocemente degli altri per scongiurare la loro estinzione.
In altre parole, i profili di incostituzionalità sono numerosi e gravi. Ma l'impressione è che ne siano tutti consapevoli e che, alla fine dei conti, anche questa volta l'unico vero obiettivo sia quello di guadagnare tempo ed allontanare se non scongiurare alcune condanne eccellenti.  

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