di Giulia Fresca
Nasce su FaceBook, il gruppo “Ingegneri ed Architetti Obiettori di Coscienza” ed in pochi giorni ha registrato l’adesione di molti “semplici cittadini” con lo spirito dell’impegno civile, quasi un vero segnale di civiltà atto a sollecitare un maggiore senso etico nei tecnici che sicuramente possono fare “molto di più”, anche opponendosi o meglio, obiettando coscientemente, di fronte a situazioni che, accettate passivamente, potrebbero essere una futura causa di pericolo. Il problema è sempre lo stesso, ormai da anni: norme su norme che disciplinano spesso solo “in teoria”. La pratica cantieristica è molto diversa e questo, a saperlo sono proprio i responsabili della sicurezza che raramente riescono a far rispettare quanto essi stessi hanno previsto nel Piano di prevenzione e protezione. Il problema infatti non è paragonabile con i vincoli della norma simica o della dispersione del carico elettrico ma con fattori ben più incisivi: con l’uomo!
Il rapporto tra committente, responsabile d’impresa, responsabile della sicurezza ed operaio è fortemente complesso e spesse volte, oltre a mancare la consapevolezza del ruolo manca proprio il rispetto di se.
Quante volte su un cantiere edile, in pieno agosto, sotto il sole cocente, il responsabile della sicurezza dirà all’operaio di adottare i dispositivi di protezione individuale? E quante volte gli ordini saranno rispettati? Ma soprattutto, quali dispositivi vengono messi a disposizione per la tutela dei lavoratori?, Al massimo si avrà il casco, i guanti e raramente l’imbracatura…gli operari a torso nudo sulle impalcature con tanto di cartello eterno “ponteggio in allestimento” sono, ahinoi, ancora una triste realtà!.
Nonostante tutto, ci risiamo! Il pacchetto di norme previste dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro), entrate in vigore il 16 maggio scorso, ha già perso per strada qualche pezzo. Con la circolare n. 17 del 12 maggio 2009 il Ministero del Lavoro ha congelato l’operatività dell’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r) del Dlgs 81/2008 e con una nota del 15 maggio 2009, lo stesso Ministero, in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso, ha disposto lo slittamento al 16 agosto 2009 del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Secondo la circolare «l’obbligo è destinato ad operare unicamente una volta che saranno definite e rese pubbliche, tramite apposito decreto interministeriale, le regole di funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione decorrerà dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del suddetto decreto interministeriale». In questa situazione, continua ad aumentare l’elenco delle “morti bianche” e degli incidenti sui luoghi di lavoro, la cui responsabilità primaria, oltre al titolare dell’impresa è imputabile al responsabile del servizio di protezione e prevenzione ed ai responsabili per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, cariche rivestite principalmente da ingegneri ed architetti.
La prosecuzione in Senato dell’analisi del disegno di legge contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 81/2008, che regola salute e sicurezza nei luoghi di lavoro evidenzia come il ddl interviene su molti punti del decreto, ma in particolare sul sistema sanzionatorio per il raggiungimento di standard sempre più elevati.
Le sanzioni più gravi previste dal testo in vigore siano state ridotte di un terzo per quanto riguarda la detenzione, fissata dai 4 agli 8 mesi, e di circa la metà per l’ammenda pecuniaria. In base agli articoli da 31 a 36, che modificano il decreto legislativo dal 55 al 60, dai 15 mila o 45 mila euro si passa a un minimo di 10 mila e un massimo di 40 mila. Aggravate le sanzioni per i progettisti, passando da uno a sei mesi di arresto. Quella pecuniaria, fissata da 600 a 2 mila euro, cresce da 1.500 a 6 mila euro. Le sanzioni non si applicano più all’insieme delle violazioni all’adempimento degli obblighi per la valutazione dei rischi o la nomina del responsabile per la prevenzione, ma solo nel caso di totale omissione degli adempimenti. Diversamente da quanto stabilito nel testo precedente, l’ipotesi di totale omissione si applica anche alla mancata formazione del responsabile e nomina del medico competente. Tutto per evitare che la responsabilità del manager sia esclusa dal rispetto di prescrizioni formali. Sono punite con la sola ammenda le irregolarità parziali inerenti al documento di valutazione del rischio. In generale mentre diminuiscono le ammende, restano invariate le pene detentive.
L’invito ai tecnici è quello di operare una inversione di tendenza all’attuale posizione che li vede spesso sottomessi e sottoposti alle direttive aziendali ed alla superficialità di molti imprenditori. “Ingegneri ed Architetti Obiettori di Coscienza”, che sta diffondendosi oltre che tra la popolazione civile, soprattutto attraverso tutti gli Ordini Professionali d’Italia, vuole essere un gruppo propositivo che porti a proporre azioni concrete a sostegno della prevenzione dei rischi sui luoghi del lavoro, partendo dalle responsabilità dei tecnici che devono avere la possibilità di imporsi con maggiore forza nel rispetto delle normative vigenti ed ottenere una risposta fattiva in termini di tutela, mezzi ed azioni disciplinari certe nei confronti dei contravventori, attuando in caso contrario il "diritto del rifiuto", da parte dell'architetto e dell'ingegnere a dar corso a un progetto ovvero ad una esecuzione, difforme dalla sua visione etica, deontologica ed ideologica della società.
Giulia Fresca
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